Comunicazione per attività di installazione e accensione di luminarie
Informazioni e modulistica necessaria per presentare la comunicazione per l'attività di installazione e accensione di luminarie
Luminarie, addobbi e festoni consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Per la collocazione di luminarie, addobbi e festoni è determinato, per le festività natalizie, un periodo intercorrente tra il 15 novembre d’ogni anno ed il 15 gennaio dell'anno successivo.
L’Amministrazione comunale e le Circoscrizioni per le manifestazioni di rilievo locale possono individuare altri periodi di festività durante le quali ammettere l’installazione di luminarie, addobbi e festoni.
E' necessario presentare al Comune apposita comunicazione, corredata dalla certificazione della conformità degli impianti, di cui all'art. 7 del DM 22 gennaio 2008, n. 37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici"). Restano comunque ferme le eventuali autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico, nonché il rispetto del Codice della Strada.
Si precisa che la comunicazione è un atto finalizzato a rendere noti all'Amministrazione gli elementi necessari al corretto svolgimento dell'attività e, pertanto, deve essere perfetta in tutti i suoi elementi, con particolare riferimento alla necessaria preventiva acquisizione di eventuali autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati presso le Sedi competenti in caso di:
- ancoraggio delle luminarie a piante e immobili, opere o cose di proprietà comunale;
- ancoraggio su immobili soggetti a vincolo di tutela.
Il soggetto interessato, al momento della presentazione del modulo presso l'Ufficio Partecipate e Politiche urbane sostenibili si deve limitare a riportare gli estremi dei necessari atti di assenso all'ancoraggio delle luminarie su beni di proprietà pubblica o sottoposti a tutela già conseguiti presso le competenti strutture.
La presentazione della comunicazione è gratuita. Non è quindi soggetta a diritti di istruttoria o segreteria, né ad imposta di bollo.
La comunicazione ha efficacia immediata
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i. "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza"
- Deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2004 n. 11 e s.m.i. "Approvazione del regolamento di Polizia Urbana"
Venerdì, 10 Novembre 2017 - Ultima modifica: Mercoledì, 30 Ottobre 2024