Modulo 47202/ - Comunicazione di sospensione dell'attività di estetista-acconciatore

Comunicazione preventiva di sospensione dell'attività di acconciatore - estetista

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 4 bis, della Legge Provinciale 22 aprile 2014, n. 1, la comunicazione di sospensione dell'attività deve essere effettuata esclusivamente tramite lo Sportello unico telematico – SUAP telematico.

La sospensione non deve superare i 2 mesi nel corso dell’anno.

Lunedì, 10 Aprile 2017 - Ultima modifica: Mercoledì, 17 Marzo 2021

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