Informazioni sulla Scia – Segnalazione certificata di inizio attività
Informazioni e avvertenze sulle modalità di presentazione della Scia che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (pubblici esercizi, artigianato, commercio, servizi alla persona, etc.)
L’articolo 23 della L.P. 23/92 stabilisce che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla-osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione dell’interessato.
L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione di inizio attività.
L’amministrazione competente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione medesima – in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge richiesti – adotta un provvedimento motivato con cui dispone il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti da essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda – entro il termine prefissatogli dal responsabile della struttura stessa e in ogni caso non inferiore a 30 giorni – a conformare alla normativa vigente l’attività e i suoi effetti.
È bene ricordare l’importanza che assume ogni dichiarazione contenuta nella Scia. La Scia è infatti espressione di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio e pertanto è soggetta alle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi. Risulta pertanto indispensabile, nel caso di mancata conoscenza di una o più informazioni richieste nella Scia, rivolgersi agli enti competenti con particolare riguardo alla conformità edilizia e urbanistica.
Giovedì, 06 Ottobre 2011 - Ultima modifica: Martedì, 23 Agosto 2022