Controllo Scia per pubblici esercizi
Informazioni circa l'effettuazione dei controlli sulle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) presentate all'ufficio Sportello attività produttive relativamente ad un pubblico esercizio
La Scia è la dichiarazione che consente di iniziare o modificare un'attività di pubblico esercizio senza dover attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. L'attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla data della presentazione della stessa all'Amministrazione competente.
L'Ufficio Sportello attività produttive controlla un campione pari al 20% delle Scia presentate. La scelta del campione da controllare avviene mediante procedura automatizzata e comprende tutte le Scia presentate nel periodo di riferimento.
L'estrazione del campione comporta il controllo sia di merito che formale della Scia e precisamente:
- controllo formale di compilazione del modello Scia;
- controllo della completezza e della coerenza documentale;
- controllo dei requisiti di legge;
- controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione contenute nel modello.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati nel modello, l'Amministrazione, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia adotta motivati provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti. Se è possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'Amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime. Decorso il termine, se queste misure non sono state adottate, l'attività si intende vietata.
Controlli di merito
- verifica del possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 5 e 7 della legge provinciale 9/2000 - art. 71, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 59/2010;
- verifica della non sussistenza delle cause di decadenza e di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 159/2011 (normativa antimafia);
- verifica del possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 5 e 7 della legge provinciale 9/2000 - art. 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010;
- verifica che i locali adibiti alla somministrazione siano rispondenti a quanto riportato dal decreto ministeriale 564/1992, artt. 2 e 3 e successive modificazioni, circa i criteri di sorvegliabilità:
- verifica della destinazione d'uso dei locali destinati alla somministrazione, del certificato di abitabilità/agibilità/conformità.
I controlli di cui sopra vanno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della Scia
Le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la Scia in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante
- legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo"
- legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
Martedì, 04 Aprile 2017 - Ultima modifica: Martedì, 23 Agosto 2022