Mercati contadini: domanda di autorizzazione all'allestimento di un mercato agricolo
Procedura per richiedere l'autorizzazione all'allestimento di un mercato agricolo su area pubblica, in locale pubblico, nonché su aree o locali di proprietà privata aperti al pubblico, previo assenso del relativo proprietario.
La richiesta può essere presentata da imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori o di categoria.
Nei confronti del richiedente non devono sussistere cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (codice antimafia).
ufficio Politiche urbane sostenibili
Contestualmente alla presentazione della domanda, è previsto il pagamento di:
- € 98,00 (€ 82,00 per diritti di istruttoria, una marca da bollo da € 16,00 assolta in maniera virtuale) e una marca da bollo da € 16,00 da applicarsi sul modulo di domanda di autorizzazione, per la richiesta di allestimento di un mercato temporaneo (una o più giornate)
- € 179,00 (€ 163,00 per diritti di istruttoria, una marca da bollo da € 16,00 assolta in maniera virtuale) e una marca da bollo da € 16,00 da applicarsi sul modulo di domanda di autorizzazione, per la richiesta di allestimento di un mercato periodico.
Il procedimento termina in 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e può essere interrotto una sola volta con provvedimento motivato per un massimo di 10 giorni. Decorso inutilmente il termine la domanda si intende accolta.
Il soggetto che intende organizzare il mercato, deve inoltrare istanza al Comune sull'apposita modulistica, indicando espressamente i criteri utilizzati per la selezione delle imprese partecipanti al mercato nel rispetto dei principi di pari opportunità, trasparenza e non discriminazione.
Le imprese per poter essere ammesse a partecipare al mercato agricolo devono:
- essere imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993
- per gli operatori del biologico, essere iscritti nell'elenco provinciale o regionale di di appartenenza
- avere l'ubicazione del centro aziendale nell'ambito territoriale amministrativo della Provincia di Trento e di quella con essa confinanti (Bolzano, Belluno, Vicenza, Verona, Brescia, Sondrio), per la vendita prevalente del proprio prodotto o di prodotti agricoli di aziende aventi il proprio centro aziendale nel medesimo ambito territoriale
- possedere i requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001
- non essere sottoposti a cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (codice antimafia).
Il soggetto organizzatore deve altresì elaborare il disciplinare di funzionamento e la planimetria del mercato con l'indicazione della dimensione e del posizionamento degli spazi.
La richiesta, completa di marca da bollo del valore di € 16,00, deve pervenire all'Ufficio competente a mezzo pec al seguente indirizzo:
- Legge provinciale sul commercio n. 17 del 30 luglio 2010, art. 17
- delibera di Giunta provinciale n. 1165 del 8 luglio 2016 disciplinante i criteri e le modalità per l'istituzione e l'autorizzazione di mercati riservati alla vendita di prodotti agricoli
- decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo"
- art. 2135 c.c. per la definizione di imprenditore agricolo
- decreto ministeriale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 "Attuazione dell'art. 1/1065 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sui mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli"
- deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 2017 di approvazione del Disciplinare mercati contadini.
Martedì, 15 Maggio 2018 - Ultima modifica: Lunedì, 31 Luglio 2023