Permesso temporaneo di vendita nei centri commerciali

Informazioni e modulistica necessarie per presentare la domanda di permesso temporaneo per l’attività di vendita al dettaglio negli spazi comuni dei centri commerciali.

Il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 prevede che, all’interno dei centri commerciali, il Comune possa rilasciare, previo assenso del soggetto promotore o gestore, dei permessi temporanei per una durata massima di 15 giorni per l’esposizione e la vendita su dette aree.

Devono inoltre essere rispettate le norme antincendio di sicurezza e non deve essere impedito od ostacolato il normale transito del pubblico.

Chi può richiedere

Per poter richiedere un permesso temporaneo di vendita nei centri commerciali sono necessari:

  • il possesso dei requisiti morali e per il settore alimentare, il possesso dei requisiti professionali (1)
  • assenza di pregiudiziali (2)
Quanto costa
  • 42,00 euro (pari a: 26,00 euro per spese di istruttoria; 16,00 euro per imposta di bollo assolta virtualmente)
  • una marca da bollo del valore di 16,00 euro sulla domanda di permesso quale imposta di bollo.
Tempi di attesa

30 giorni dalla presentazione della domanda

Come fare / Cosa fare

Compila il Mod. 47114, completo nei dati e negli allegati richiesti almeno 10 giorni prima della data di inizio dell’attività di esposizione/vendita.

Note

È consentito il rilascio al medesimo soggetto di più permessi temporanei purché trascorrano almeno 180 giorni tra il rilascio di un permesso e quello successivo

Riferimenti normativi
  • (1) art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 da parte del titolare dell'impresa, del legale rappresentante, del preposto (qualora presente) e di tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
  • (2) normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) da parte del titolare dell'impresa e, nel caso di società, del legale rappresentante nonché delle altre persone (amministratori, soci, ecc.) indicate all'art. 85
  • legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" (Legge provinciale sul commercio)
  • decreto presidente provincia 23 aprile 2013, n. 6/108/Leg. – “Regolamento di esecuzione concernente l’esercizio del commercio al dettaglio e all’ingrosso

Giovedì, 13 Aprile 2017 - Ultima modifica: Martedì, 20 Settembre 2022

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