Normativa
Normativa di riferimento per il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali

Prime disposizioni sulle barriere architettoniche
Negli anni '60 sono state emesse due circolari da parte del Ministro dei lavori pubblici in cui si riscontrano i primi richiami alle barriere architettoniche. Nella circolare del Ministro dei lavori pubblici 29 gennaio 1967, n. 425 "Standard residenziali" al punto I-6 si richiamava "l'attenzione sull'esigenza di tener conto, sia nelle progettazioni di natura urbanistica, sia particolarmente in quelle di natura edilizia, del problema delle cosi dette "barriere architettoniche", e cioè degli ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell'ambito e negli spazi urbani e negli edifici". Tuttavia questo provvedimento non era vincolante.
Nella circolare del Ministro dei lavori pubblici 19 giugno 1968, n. 4809 "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" venivano riportate per la prima volta alcune indicazioni dimensionali, poi parzialmente riprese nei provvedimenti successivi, che costituivano il primo presupposto normativo alla progettazione senza barriere architettoniche.
La legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" è stato un provvedimento che ha introdotto un forte elemento di novità, prescrivendo l'obbligo di realizzare i nuovi edifici pubblici o aperti al pubblico in conformità con la circolare n. 4809 del 1968, anche "apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge". E' stata seguita dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 "Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 118/1971 a favore di mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici", oggi completamente abrogato.
Il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche
Il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche è stato introdotto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". In particolare, il comma 20 dell'art. 32 stabiliva che non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni allora vigenti; il comma 21 introduceva l'obbligo di adottare "da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione della barriere architettoniche entro un anno dall'entrata in vigore della legge".
I moderni criteri di progettazione
Con la legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" sono stati definiti i requisiti di accessibilità, adattabilità e di visitabilità degli spazi sia pubblici che privati, e sono stati estesi i criteri di progettazione a tutti gli edifici privati indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.
Pochi mesi dopo è stato emanato il relativo disposto attuativo, il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" che tutt'oggi rappresenta il principale riferimento in ambito progettuale; rispetto alle norme precedenti vengono fornite nuove definizioni e indicazioni, anche di tipo prestazionale, che modificano sostanzialmente la filosofia degli obblighi per il superamento delle barriere.
Il successivo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", coordinandosi con il decreto ministeriale 236/1989, estende il proprio ambito di applicazione anche agli spazi urbani.
La legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" rappresenta un ulteriore passo in avanti per ciò che attiene le prescrizioni finalizzate ad agevolare l'accessibilità urbana e l'eliminazione degli ostacoli fisici, apportando modifiche e integrazioni sia alla legge 118/1971 che alla legge 13/1989 ed ai relativi decreti attuativi. In particolare, si rende obbligatorio l'adeguamento degli edifici per qualsiasi tipologia di intervento anche se relativo a singole parti. All'articolo 24, comma 9, viene inoltre stabilito l'obbligo di estendere il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche all'accessibilità urbana, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
Mercoledì, 19 Maggio 2021 - Ultima modifica: Lunedì, 21 Febbraio 2022