Pillola 3: l'amministrazione condivisa e il principio di sussidiarietà

La portata innovativa del Regolamento riguarda principalmente il cambiamento del rapporto tra la cittadinanza e il Comune, orientato verso il modello dell'amministrazione condivisa. Da una parte, l'amministrazione riconosce il cittadino come portatore di conoscenze, esperienze, capacità e risorse da valorizzare a fini di interesse generale; dall'altra parte, il cittadino vede l'amministrazione più vicina e presente nella quotidianità e dunque propensa a un dialogo costruttivo. In quest'ottica di collaborazione è possibile un confronto su livello paritario favorevole alla crescita civile e sociale.

Il modello dell'amministrazione condivisa è diventato pratica concreta con la riforma costituzionale del Titolo V (Legge Cost. 3/2001) quando è stato introdotto il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4): il perseguimento dell'interesse generale non è di esclusiva competenza e responsabilità delle istituzioni pubbliche, ma è possibile anche tramite l'azione dei cittadini, singoli e associati. Significa che le funzioni pubbliche, laddove è possibile e conveniente, devono poter essere svolte in via primaria dagli stessi cittadini, adeguatamente sostenuti allo scopo dalle amministrazioni pubbliche. Questo principio porta l'amministrazione a favorire le iniziative dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni urbani.

 
 

Come i cittadini potrebbero investire sull’amministrazione condivisa dei beni comuni

Giovedì, 04 Maggio 2017 - Ultima modifica: Giovedì, 08 Giugno 2017

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