Trasporto di salme fuori Comune e all'estero
Il Comune assicura il trasporto in un altro Comune o all'estero di persone decedute nel territorio di sua competenza.
I parenti dei defunti oppure le imprese funebri
Oltre alle spese di trasporto, calcolate in base al chilometraggio, per l'autorizzazione sono necessarie due marche da bollo.
Per i trasporti all’estero o per località italiane piuttosto distanti, qualora più economico, il Comune si avvale delle compagnie aeree operanti nelle rispettive tratte addebitando ai richiedenti il costo fino all’aeroporto d’imbarco calcolato in base al chilometraggio ed il costo del biglietto aereo senza ulteriori aggravi.
Il tempo necessario per il rilascio del certificato necroscopico da parte del distretto sanitario dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e dell’eventuale nulla osta da parte della Magistratura nei casi di morte violenta.
Per il rimpatrio in uno Stato non aderente alla Convezione di Berlino (10/2/1937), occorre nulla osta da parte del Consolato.
Al momento della richiesta da parte dei parenti o dell’impresa funebre delegata formalmente dai parenti, il Servizio Servizi funerari chiede il certificato necroscopico, eventualmente il nulla osta della Magistratura ed il nulla osta consolare, e rilascia l’autorizzazione.
I familiari o l’impresa funebre devono presentare il certificato medico del defunto.
Se la morte è avvenuta in ospedale il certificato è acquisito d’ufficio.
- Regolamento di polizia mortuaria nazionale (D.P.R. 285/19990)
- Regolamento comunale di polizia mortuaria.
- Art. 75 L.P. 11/9/1998 n. 10, come modiificato da L.P. 22/12/2004 n. 13.
Giovedì, 19 Maggio 2011 - Ultima modifica: Giovedì, 06 Luglio 2023