Autenticazione di copie
È l'attestazione di conformità della copia di un documento con l’originale.
Viene effettuata a cura di un pubblico ufficiale autorizzato, che indica la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, appone la propria firma ed il timbro dell’ufficio.
Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autenticata di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale.
L’autentica di copia può essere effettuata solo dietro presentazione del documento originale.
- Euro 16,50 in bollo (Euro 16,00 per marca da bollo e 0,50 per diritti di segreteria)
- Euro 0,25 in carta libera (solo nei casi previsti dalla legge: allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e o altre disposizioni di legge che prevedono l’esenzione dal tributo del bollo).
Il rilascio è immediato.
Il cittadino, munito di valido documento di riconoscimento, deve presentare l’originale, la copia da autenticare, più l’eventuale marca da bollo.
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 art. 18 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 tab. all. B - Disciplina dell'imposta di bollo
Giovedì, 19 Maggio 2011 - Ultima modifica: Martedì, 11 Luglio 2023