Cambio di residenza

Cosa fare quando si cambia indirizzo all'interno del Comune o si trasferisce la residenza con provenienza da altro Comune o dall'estero

© Foto di Congerdesign da Pixabay - Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

È possibile richiedere il cambio di residenza completamente online tramite il Catalogo dei servizi del comune oppure tramite l'Anagrafe Nazionale (ANPR)

In alternativa segui le istruzioni sotto riportate.

Chi può richiedere

Il cittadino che cambia indirizzo deve segnalare all'ufficio Anagrafe il cambio di residenza entro 20 giorni dalla data del trasferimento.

Il cambio di residenza può essere segnalato:

  • dall'interessato maggiorenne
  • da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia se cambia residenza l'intero nucleo familiare
  • da un terzo delegato maggiorenne, munito di delega scritta e fotocopia della carta d'identità del richiedente.
Dove rivolgersi

per presentare la richiesta personalmente (previo appuntamento per l'ufficio di Piazza Fiera);

altre modalità di presentazione della richiesta sono indicate in fondo a questa scheda informativa.

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Tempi di attesa

L'iscrizione avverrà entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data della dichiarazione e gli effetti giuridici decorrono da tale data.

L'ufficio Anagrafe, provvederà, tramite il Corpo di polizia locale, ad effettuare gli accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione si intende confermata.

In caso di mancanza dei requisiti o di accertamenti negativi da parte del Corpo di polizia locale, l''ufficio Anagrafe provvederà a comunicare l'esito negativo al cittadino. L'interessato avrà 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.

In caso di mancato accoglimento della dichiarazione di cambio di residenza, il comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando l'iscrizione. Il dichiarante decadrà inoltre dai benefici nel frattempo conseguiti e dovrà rispondere delle false dichiarazioni.

Come fare / Cosa fare

Prenotazione appuntamento online

Per la presentazione della dichiarazione di cambio di residenza è necessario prenotare un appuntamento.

Chi è impossibilitato a prenotare online può fissare un appuntamento telefonando all'ufficio Anagrafe ai numeri di telefono 0461 884067 – 0461 884291.

È necessario presentare allo sportello (o inviare con le modalità sotto elencate), seguendo le istruzioni riportate nell'allegato "Informazioni per la compilazione del modulo di dichiarazione di residenza", la seguente documentazione

Documentazione generale

  • Modulo di richiesta sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni (Mod. 1103)
  • copia del documento di identità di tutti i componenti della famiglia
  • copia della patente di guida e numero di targa dei mezzi eventualmente posseduti (solo se trattasi di documenti italiani)
  • codice fiscale di tutti i componenti della famiglia.

Titolo di occupazione dell'alloggio

Documentazione attestante il titolo di occupazione dell'alloggio (Mod. 1103/E

NB In assenza dei documenti attestanti la regolarità del titolo di occupazione la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.

Trasferimento di minore con un solo genitore

In caso di trasferimento di minori con un solo genitore si richiede la dichiarazione dell'altro genitore (Mod. 1103/C).

Nel caso di richiesta di trasferimento di residenza di un minore da parte di un solo genitore, lo stesso deve fornire, con autocertificazione, nome, cognome, data di nascita e indirizzo del genitore assente, per consentire all'ufficio l'invio della relativa comunicazione di avvio del procedimento.

In alternativa potrà essere fornita una dichiarazione del genitore assente, con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità, in cui conferma di essere a conoscenza dell'avvenuto cambio di residenza del/la figlio/a.

Modalità di presentazione

Il modulo sottoscritto può essere :

  • presentato personalmente
  • inviato per posta raccomandata
  • inviato per fax al numero 0461/884096
  • inviato tramite Posta Elettronica Certificata del dichiarante all'indirizzo PEC dell'anagrafe del Comune di Trento anagrafe@pec.comune.trento.it
  • inviato tramite e-mail all'indirizzo cambioresidenza@comune.trento.it
    con le seguenti modalità:
    • modulo (ed eventuali allegati) firmati con firma digitale oppure
    • modulo firmato e scansionato con copia del documento di identità (del richiedente e dei componenti maggiorenni della famiglia).

Cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono esibire la documentazione prevista nell'Allegato A.

Cittadini di stati appartenenti all'Unione europea

I cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea devono esibire la documentazione prevista nell'Allegato B.

Esenzione da legalizzazione o apostille per documenti pubblici rilasciati da uno stato dell'Unione europea

L'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/1191 prevede, per i documenti pubblici, rilasciati da uno stato dell'Unione europea che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro, l'esenzione dalla legalizzazione o da formalità analoghe.

L'articolo 2 ne prevede l’applicazione ai documenti pubblici finalizzati all’accertamento dei seguenti fatti:

  • nascita;
  • esistenza in vita;
  • decesso;
  • nome;
  • matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
  • divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
  • unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata;
  • scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata;
  • filiazione;
  • adozione;
  • domicilio e/o residenza;
  • cittadinanza;
  • assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.

Inoltre, l'articolo 6, comma 1, del citato regolamento UE prevede, sempre per i documenti pubblici rilasciati da uno Stato dell'Unione europea, che non è richiesta la traduzione quando:

  • il documento pubblico è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il documento è presentato o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il documento è presentato o in qualsiasi altra lingua espressamente accettata da tale Stato membro; oppure
  • il documento pubblico relativo alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all'unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali, è corredato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, di un modulo standard multilingue purché l'autorità nazionale a cui è presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard multilingue siano sufficienti al trattamento del documento pubblico.

L'art. 6 comma 2 del regolamento UE prevede inoltre che la traduzione effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto di uno Stato membro è accettata in tutti gli Stati membri.

I moduli standard multilingue, contenenti le voci specifiche per Stato, sono disponibili al seguente link: https://beta.e-justice.europa.eu → IT - Portale europeo della giustizia elettronica/moduli online/moduli per documenti pubblici.

Note

Tariffa rifiuti Tari: la dichiarazione relativa alla tariffa gestione dei rifiuti è scaricabile dal sito di Dolomiti Ambiente e va presentata a Dolomiti Ambiente entro i 90 giorni successivi alla data di inizio occupazione dall’intestatario della scheda famiglia. Allo stesso tempo va segnalato l’eventuale abbandono della precedente abitazione qualora situata nel Comune di Trento. 

Modalità per la comunicazione della dichiarazione: inviare mail a: clienti.tari@dolomitiambiente.it

Riferimenti normativi
  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ; Dpr 30 maggio 1989, n. 223; Circolare n. 9 del 27 aprile 2012 del Ministero dell'Interno.
  • Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2014, n. 80; Circolare 06 agosto 2014, n. 14 del Ministero dell'Interno.
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Allegato A : documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
File 1103A.pdf (79,80 kB)

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Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea
File 1103B.pdf (116,12 kB)

Modulo 1103/C - Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - allegato C

Modulo 1103/E - Titolarità occupazione alloggio - allegato E

Modulo 1103/ - Cambio di residenza

Giovedì, 19 Maggio 2011 - Ultima modifica: Giovedì, 17 Ottobre 2024

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