Cancellazione anagrafica per irreperibilità
Informazioni sul procedimento di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
La cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità avviene nei seguenti casi:
- a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale
- quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati la persona sia risultata irreperibile
- per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea per il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno previo avviso da parte dell'ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni
- per i cittadini stranieri appartenenti e non appartenenti all'Unione europea per irreperibilità accertata a seguito di emigrazione all'estero, previo avviso da parte dell'ufficio a provvedere entro i successivi 20 giorni.
La procedura di cancellazione per irreperibilità si attiva d'ufficio. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri comuni, enti o anche da privati cittadini.
- ufficio Stato civile, anagrafe ed elettorale di piazza di Fiera, n. 17
- Irreperibilità al censimento: 30 giorni dalla data del primo accertamento effettuato dal Corpo di polizia locale seguito dalla comunicazione dell'ufficio Anagrafe di avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità al censimento
- irreperibilità accertata: almeno un anno dalla data del primo accertamento effettuato dal Corpo di polizia locale seguito dalla comunicazione dell'ufficio Anagrafe di avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità
- irreperibilità per mancato rinnovo dimora abituale: 30 giorni dalla data della comunicazione dell'ufficio Anagrafe di avvio del procedimento di cancellazione per mancato rinnovo dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno.
Segnalazione da parte dei privati:
Presentare agli sportelli il modulo di dichiarazione (Modulo 1150) corredato dal documento di identità del richiedente. Sulla base di tale segnalazione l'Ufficiale d'Anagrafe verificherà la posizione anagrafica degli interessati e adotterà gli opportuni provvedimenti.
Irreperibilità a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione
Le modalità di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata a seguito delle operazione del censimento generale della popolazione viene disciplinata con le indicazioni procedurali specificate di volta in volta dall'Istat in occasione di ogni censimento decennale della popolazione.
Irreperibilità accertata a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati fra loro
La cancellazione per irreperibilità deve avvenire se, in seguito a “ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile” (art. 11 comma c) decreto Presidente della Repubblica 223/89). L'Istat, con circolare del 5 aprile 1990 n. 21 ha aggiunto che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo per almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale”.
Irreperibilità a seguito di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per cittadini stranieri
I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale d'anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso o carta di soggiorno, corredata dal permesso/carta medesimo e, comunque non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del titolo di soggiorno. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del documento di soggiorno l'Ufficiale d'Anagrafe invita l'interessato a provvedere entro i successivi 30 giorni. Se il cittadino straniero non regolarizza la sua posizione nel termine prescritto verrà cancellato dall'anagrafe della popolazione residente.
Irreperibilità accertata a seguito di emigrazione all'estero
I cittadini stranieri (appartenenti e non appartenenti all'Unione europea) devono dichiarare, ai sensi dell'art. 13 del decreto Presidente della Repubblica n. 223/1989, il trasferimento di residenza all'estero entro il termine di 20 giorni da quanto si sono verificati i fatti.
- Legge 24 dicembre 1954 n. 1228
- decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.
Modulo 1150/ - Dichiarazione di abbandono abitazione
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Modulo per la dichiarazione di abbandono abitazione
- Servizio di competenza: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
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Martedì, 23 Giugno 2015 - Ultima modifica: Martedì, 16 Gennaio 2024