Carta d'identità elettronica (Cie)
Modalità di rilascio della carta di identità elettronica
Avvertenze
- Per il rilascio del documento l’interessato deve presentarsi personalmente, compreso il minore di età
- in caso di rifiuto al rilascio delle impronte digitali, il funzionario addetto non può rilasciare la Cie
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in caso di smarrimento del codice PIN/PUK: se in fase di richiesta Cie è stato fornito almeno un contatto (numero di cellulare personale e/o indirizzo e-mail) è possibile recuperarlo attraverso la app CieID. Maggiori informazioni sul sito ministeriale.
E' altresì possibile inviare la richiesta di duplicato dei codici e/o richiedere l'inserimento/aggiornamento dei propri contatti, compilando il modulo dedicato e inviandolo alla mail indicata sul modulo stesso allegando fotocopia fronte/retro della propria Cie - la variazione dell’indirizzo di residenza non costituisce obbligo alla sostituzione della carta d’identità. La carta di identità serve ad identificare il soggetto attraverso i dati di anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e la foto; i dati relativi alla residenza sono accessori pertanto eventuali cambi di residenza non incidono sulla validità del documento che resta comunque valido fino alla scadenza prevista.
La Cie può essere richiesta da tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti.
Ai cittadini iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) può essere rilasciato solo il documento cartaceo.
NB: nei casi di documentata urgenza può essere rilasciata la carta di identità cartacea previo appuntamento. Si veda al riguardo la parte della scheda informativa alla voce "rilascio carta di identità cartacea".
La durata della carta di identità è differenziata in base a tre fasce di età:
- 3 anni, per i minori di 3 anni
- 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni
- 10 anni, per i maggiorenni
Al fine di allineare il sistema Cie al regolamento UE 2019/1157 (art.4), dal 19.9.2022 l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha introdotto due modifiche:
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il periodo di validità delle Cie non deve eccedere i dieci anni per i maggiorenni.
Pertanto la scadenza non corrisponde più alla data del compleanno successiva alla scadenza, bensì alla data del compleanno antecedente al termine dei 10 anni di validità del documento, decorrenti dalla data di emissione - in caso di impossibilità temporanea al rilascio delle impronte digitali, la Cie avrà una validità non superiore ad un anno.
servizio Servizi demografici e decentramento - ufficio Stato civile, anagrafe ed elettorale
€ 22,20.
È possibile effettuare il pagamento con POS
L'operazione di raccolta dei dati ha una durata di circa 15 minuti. Alla fine della procedura viene consegnata la scheda riepilogativa della richiesta del documento e contestualmente viene invece ritirata la precedente carta di identità (se in corso di validità).
La consegna del documento avviene entro 6 giorni lavorativi all'indirizzo comunicato dal richiedente.
Nell'attesa della consegna del documento elettronico la ricevuta della richiesta della carta di identità elettronica può essere utilizzata, solo in Italia, come documento di riconoscimento.
Prenotazione obbligatoria
Per il rilascio/rinnovo della Cie è necessario prenotare un appuntamento . Chi è impossibilitato a prenotare online può telefonare all'ufficio Anagrafe, telefonando allo 0461 884291 - 884329.
L'acquisizione dei dati avverrà poi presso uno sei seguenti uffici:
- ufficio Anagrafe - piazza di Fiera, 17
- Circoscrizione di Gardolo - piazzale L. Groff, 2
- Circoscrizione Oltrefersina - via La Clarina, 2/1
Acquisizione dati e consegna carta di identità
Per l'acquisizione dei dati è necessario:
Cittadini italiani maggiorenni
Presentarsi di persona con:
- la vecchia carta d’identità o un altro documento di riconoscimento
- 1 fototessera (è possibile portare anche una fotografia su supporto digitale USB rispettando le indicazioni presenti sul sito del Ministero dell'Interno )
- tessera sanitaria
Il richiedente che intende ottenere tale documento valido per l’espatrio deve inoltre sottoscrivere una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto (tali condizioni vengono riportate nelle note).
Cittadini dell'Unione europea maggiorenni
Presentarsi di persona con:
- la vecchia carta d’identità o un altro documento di riconoscimento
- 1 fototessera (è possibile portare anche una fotografia su supporto digitale USB rispettando le indicazioni presenti sul sito del Ministero dell'Interno )
- tessera sanitaria provinciale
Cittadini stranieri extracomunitari maggiorenni
Presentarsi di persona con:
- un documento di riconoscimento o un altro documento di riconoscimento
- 1 fototessera (è possibile portare anche una fotografia su supporto digitale USB rispettando le indicazioni presenti sul sito del Ministero dell'Interno )
- tessera sanitaria
- il permesso di soggiorno in corso di validità
Cittadini italiani minorenni
Il minore deve essere presente personalmente con 1 fototessera (è possibile portare anche una fotografia su supporto digitale USB rispettando le indicazioni presenti sul sito del Ministero dell'Interno ) e la tessera sanitaria.
Se il documento è richiesto valido per espatrio i genitori, muniti di un valido documento di riconoscimento, dovranno sottoscrivere atto di assenso (Mod. 1151) per l'espatrio.
Nel caso uno dei due genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, l'atto di assenso (Mod. 1151) può essere presentato da un solo genitore ma deve essere compilato e firmato dai due i genitori e consegnato assieme alle fotocopie del documento di riconoscimento di entrambi.
Se il documento è richiesto non valido per espatrio è sufficiente la presenza e la firma di un genitore.
Per il minore di anni 14 , l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Cittadini dell'unione europea o extracomunitari minorenni
Il minore deve essere presente personalmente con:
- 1 fototessera (è possibile portare anche una fotografia su supporto digitale USB rispettando le indicazioni presenti sul sito del Ministero dell'Interno )
- tessera sanitaria
- almeno un genitore per la richiesta
- permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari)
Rilascio carta d'identità cartacea
È ancora possibile rilasciare la carta d'identità cartacea nei seguenti casi:
- cittadino residente impossibilitato a presentarsi allo sportello per impedimento fisico
- cittadino italiano residente all'estero ed iscritto nell'AIRE del comune di Trento
- cittadino non residente ma temporaneamente domiciliato nel comune di Trento o iscritto nell'Aire di altri Comuni. In questi casi il rilascio del documento avviene solo in casi di particolare ed urgente necessità dimostrata
- casi di documentata urgenza.
In tutti questi casi è necessario presentarsi presso la sede di piazza di Fiera, 17 portando con sé oltre al documento scaduto/in scadenza tre foto tessera recenti.
Per i casi di cui al punto 1) è necessario esibire anche documentazione che attesti la natura dell'impedimento.
Rinnovo della carta di identità elettronica
La carta d’identità può essere rinnovata a partire dai 6 mesi antecedenti la scadenza.
Non è necessario richiedere una nuova carta d’identità nel caso di cambio di indirizzo, stato civile, titolo di studio o professione.
N.B.: È possibile rinnovare le carte di identità cartacee o elettroniche, se nella versione della precedente Cie ora non più in produzione, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza (articolo 24 D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020 che ha modificato l'articolo 36, comma 7, del D.P.R. n. 445/2000).
Furto o smarrimento della carta d'identità elettronica
In caso di furto o smarrimento del documento ancora in corso di validità, oltre alla denuncia fatta alle competenti autorità di pubblica sicurezza, per ottenere un nuovo rilascio della carta di identità è necessario esibire un documento di riconoscimento o, in mancanza, si procederà all'identificazione mediante due testimoni maggiorenni.
Donazione organi e tessuti
Contestualmente alla richiesta o al rinnovo della carta di identità, il cittadino maggiorenne può esprimere direttamente al funzionario di anagrafe la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti.
Elenco delle condizioni ostative al rilascio del passaporto
Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649 (Disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio):
Art. 1 – L’interessato che intenda giovarsi dell’equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d’identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d’identità, dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l’autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d’identità l’annotazione: “documento non valido ai fini dell’espatrio ”.
Legge 21 novembre 1967, n. 1185:
Art. 3 - Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria,
siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso
anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare (6) (7);
b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis (8) (9);
c) [coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda
procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura, salvo il
nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato
avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata] (10);
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o
ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza,
sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o
la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto (11);
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione
prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ;
f) [coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali
obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l'autorità da
lui delegata non assenta al rilascio del passaporto] (12);
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui
compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio
militare.
Art. 3-bis. 1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa unionale e
internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e
sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore,
quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi
all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può
superare due anni.
2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la
residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del
codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero,
la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario
si trova il suo comune di iscrizione AIRE.
3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la
responsabilità genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del
procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorità individuata a norma
dell'articolo 5 e al comune di residenza dell'interessato.
Elenco degli stati nei quali è consentito recarsi con la carta di identità è disponibile nel sito internet
www.poliziadistato.it (selezionare Per il cittadino - passaporto - documenti validi per l'attraversamento delle frontiere).
- legge 15 maggio 1997, n. 127
- legge 16 giugno 1998, n. 191
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437
- decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008, n. 133
- legge 21 novembre 1967, n. 1185
- decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649
- regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
- regio decreto 6 maggio 1940 n. 635
- decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1656
- circolare Ministero dell'Interno n. 23 del 28 luglio 2010
- decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106
- decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
- decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015
- decreto ministeriale 23 dicembre 2015
- decreto ministeriale 25 maggio 2016
- circolare Ministero dell'Interno n. 9 del 18 luglio 2019
Immagini
Standard di qualità delle fotografie per documenti
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Scheda riepilogativa delle caratteristiche tecnico-qualitative delle foto utilizzare per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità
Modulo 1151/ - Richiesta rilascio carta di identità per minori
-
Modulo da compilare da parte dei genitori per la richiesta della carta di identità elettronica ai figli minori
- Servizio di competenza: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
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Mercoledì, 31 Agosto 2016 - Ultima modifica: Mercoledì, 15 Maggio 2024