Cittadini dell'Unione europea - Attestazione di soggiorno permanente
Indicazioni per il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente per cittadini dell'Unione europea
I cittadini dell'Unione che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni sul territorio nazionale hanno diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7,11,12 e 13 del Decreto legislativo n. 30/2007.
Tutti i cittadini dell’Unione europea residenti nel Comune che possono dimostrare di aver soggiornato in Italia per almeno 5 anni consecutivi.
servizio Servizi demografici e decentramento - ufficio Stato civile, anagrafe ed elettorale
Il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente è soggetto al pagamento di € 32,50 (due marche da bollo da 16,00 euro e 0,50 euro per diritti di segreteria)
L'attestazione è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta.
Il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea è subordinato alla valutazione della regolarità della documentazione presentata:
- richiesta di rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente (modulo 1147)
- documentazione che dimostri la regolarità del soggiorno in Italia per almeno 5 anni continuativi, salvo quanto previsto dall'art. 15. La condizione che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente deve intendersi che nel corso dei cinque anni l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste nel decreto legislativo senza essere stato oggetto di misure di allontanamento (vedi Pdf allegato)
Le informazioni fornite sono volutamente ridotte al minimo, ulteriori chiarimenti ed approfondimenti possono essere richiesti telefonicamente agli uffici anagrafici.
Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri)
14. Diritto di soggiorno permanente.
1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
3. La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
15. Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari.
1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:
a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;
b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.
2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.
3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.
6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
- Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.
Documentazione per attestare il diritto a soggiornare in Italia per i cittadini dell'Unione Europea
File Documentazione per attestare il diritto a soggiornare in Italia per i cittadini 1145-2.pdf (60,15 kB)
Modulo 1147/ - Cittadini dell'Unione Europea - richiesta attestazione permanente
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Modulo da compilare per la richiesta di attestazione di soggiorno permanente per cittadini dell'Unione Europea
- Servizio di competenza: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
- Scarica il file (File application/vnd.oasis.opendocument.text 20,54 kB)
Giovedì, 10 Aprile 2014 - Ultima modifica: Lunedì, 15 Novembre 2021