Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Autocertificazione

La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che l'interessato può presentare alle pubbliche amministrazioni, gestori o esercenti di pubblici servizi (es. Trenta, Poste, Ferrovie, Atesina ecc.), e a privati.

Può contenere informazioni relative ai seguenti stati, fatti e qualità personali:

  1. data e il luogo di nascita
  2. residenza
  3. cittadinanza
  4. godimento dei diritti civili e politici
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  6. stato di famiglia
  7. esistenza in vita
  8. nascita del figlio
  9. decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  10. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  11. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  12. appartenenza a ordini professionali
  13. titolo di studio
  14. qualifica professionale posseduta
  15. esami sostenuti
  16. titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  17. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  18. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  19. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
  20. stato di disoccupazione
  21. qualità di pensionato e categoria di pensione
  22. qualità di studente
  23. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  24. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  25. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nelcasellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  26. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  27. qualità di vivenza a carico
  28. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
  29. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Tale dichiarazione va firmata davanti all'ufficiale della Pubblica Amministrazione addetto a riceverla, senza bisogno di autentica di firma o firmata e presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documenti di identità del sottoscrittore.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nel precedente elenco, possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata dall'interessato (art. 47 decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non è necessaria l'autentica di firma se prodotta agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi. La stessa è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, terzo comma, decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:

  • certificati medici, sanitari, veterinari
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
  • brevetti e marchi.

Altre informazioni su www.comuni.it

Chi può richiedere

Coloro che devono fornire informazioni certificabili a pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e privati.

Come fare / Cosa fare

Basta compilare il modulo predisposto nelle parti che interessano, e firmarlo. (Mod. 11_07_anagrafici)

Note

Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità e fatti sopraelencati. La dichiarazione sostitutiva di certificazione che, al contrario del normale certificato, è esente dall’imposta di bollo deve essere pertanto obbligatoriamente accettata (art. 43 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

La mancata accettazione dell'autocertificazione o la richiesta delle relative certificazioni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste (art. 76 decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ).

Riferimenti normativi

Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445

Giovedì, 19 Maggio 2011 - Ultima modifica: Giovedì, 25 Novembre 2021

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