Rettifica dati anagrafici
Informazioni sulle modalità di richiesta aggiornamento o rettifica dati anagrafici.
L’Ufficiale d'Anagrafe può aggiornare o rettificare i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) o di stato civile (celibe/nubile, matrimonio, sesso) sia per i cittadini italiani che per gli stranieri.
Chiunque abbia interesse può richiedere l'aggiornamento/integrazione dei dati anagrafici o di stato civile propri o delle persone su cui esercita la potestà o la tutela
Importante
per ottenere l'aggiornamento/integrazione dei dati è necessario allegare o esibire la documentazione che comprova il dato da aggiornare. Per i cittadini italiani è sufficiente indicare il comune italiano di nascita o di matrimonio al fine di rendere possibili le verifiche d'ufficio con l'acquisizione della relativa documentazione.
- ufficio Stato civile, anagrafe ed elettorale di piazza di Fiera, n. 17
Gratuito.
Entro 30 giorni dalla richiesta.
Presentare agli sportelli il modulo di richiesta (Modulo 1149) corredato dal documento di identità del richiedente
Cittadini italiani
I cittadini italiani nati in Italia o, se nati all'estero, che abbiano trascritto in Italia gli atti di stato civile che li riguardano, qualora abbiano necessità di richiedere variazioni di dati anagrafici o di stato civile dovranno presentare la relativa richiesta agli uffici anagrafici. Sarà poi cura dell'ufficio richiedere al comune competente gli atti per poter effettuare, previa verifica, le correzioni richieste.
Cittadini stranieri
I cittadini stranieri per richiedere la variazione dei dati anagrafici o di stato civile dovranno presentare in alternativa:
documenti originali (nascita, matrimonio, vedovanza, divorzio ecc.) recenti tradotti e legalizzati. Tali documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti. La legalizzazione dei documenti originali non è richiesta se il Paese di appartenenza aderisce a convenzioni internazionali ratificate anche dall'Italia che escludono la necessità di legalizzazione degli atti rilasciati dalla relative autorità.
Gli stessi devono essere accompagnati da una traduzione o della stessa autorità italiana all'estero che dichiara la traduzione conforme all'originale, o tradotti in lingua italiana da un traduttore accreditato dal consolato italiano del luogo in cui si sono verificati i fatti che provvede alla legalizzazione, o tradotti in Italia dal Consolato del Paese di appartenenza con la successiva legalizzazione, o tradotti in Italia da un traduttore ufficiale che renderà poi la traduzione giurata in Tribunale.
oppure
una dichiarazione consolare dalla quale risultino i dati di cui si chiede la variazione. La firma della dichiarazione deve essere legalizzata presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, salvo il caso in cui il Paese non aderisca a particolari convenzioni internazionali che escludono la legalizzazione della dichiarazione consolare rilasciata.
Esenzione da legalizzazione o a postille per documenti pubblici rilasciati da uno stato dell'Unione Europea
L'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/1191 prevede, per i documenti pubblici, rilasciati da uno Stato dell'Unione europea che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro, l'esenzione dalla legalizzazione o da formalità analoghe.
L'articolo 2 ne prevede l’applicazione ai documenti pubblici finalizzati all’accertamento dei seguenti fatti:
a) nascita;
b) esistenza in vita;
c) decesso;
d) nome;
e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata;
h) scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata;
i) filiazione;
j) adozione;
k) domicilio e/o residenza;
l) cittadinanza;
m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.
Inoltre, l'articolo 6, comma 1, del citato regolamento UE prevede, sempre per i documenti pubblici rilasciati da uno Stato dell'Unione europea, che non è richiesta la traduzione quando:
a) il documento pubblico è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il documento è presentato o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il documento è presentato o in qualsiasi altra lingua espressamente accettata da tale Stato membro; oppure
b) il documento pubblico relativo alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all'unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali, è corredato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, di un modulo standard multilingue purché l'autorità nazionale a cui è presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard multilingue siano sufficienti al trattamento del documento pubblico.
L'art. 6 comma 2 del regolamento UE prevede inoltre che la traduzione effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto di uno Stato membro è accettata in tutti gli Stati membri.
I moduli standard multilingue, contenenti le voci specifiche per Stato, sono disponibili al seguente link: https://beta.e-justice.europa.eu → IT - Portale europeo della giustizia elettronica → moduli online → moduli per documenti pubblici.
- Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
- decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.
Modulo 1149/ - Richiesta inserimento rettifica dati anagrafici
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Modulo per la richiesta di aggiornamento o rettifica dati anagraficii
- Servizio di competenza: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
- Scarica il file (File application/vnd.oasis.opendocument.text 18,32 kB)
Martedì, 23 Giugno 2015 - Ultima modifica: Martedì, 16 Gennaio 2024