Certificazioni di stato civile: correzione errori materiali di scrittura (atti di nascita, matrimonio, morte)
L’Ufficiale dello Stato civile corregge gli errori materiali di scrittura in cui sia incorso nella redazione degli atti...
L’Ufficiale dello Stato civile corregge gli errori materiali di scrittura in cui sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione, dandone avviso al Commissario del Governo per la Provincia di Trento, al Procuratore della Repubblica competente, nonché agli interessati. Avverso la correzione, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, può essere proposta opposizione mediante ricorso al Tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Chiunque abbia interesse può richiedere la correzione degli errori di scrittura.
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Gratuito.
Entro 30 giorni da quando si è riscontrato l’errore, si provvede ad apportare la dovuta correzione sull’atto dello Stato civile.
Chiunque riscontri un errore materiale di scrittura in un atto dello Stato civile, può richiedere all’Ufficiale dello Stato civile depositario dell’atto stesso la dovuta correzione, mediante apposita istanza Mod. 11_20_statocivile. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. L’istanza e la fotocopia possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o fax.
Mod. 11_20_statocivile Modulo di richiesta correzione errori materiali di scrittura nelle certificazioni di stato civile (atti di nascita, matrimonio, morte)
Art. 98 decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396:
- L’Ufficiale dello Stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al Prefetto, al Procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati.
- L’Ufficiale dello Stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione.
- Avverso la correzione, il Procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al Tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.
Modulo 1120/ - Certificazioni di stato civile: modulo di richiesta correzione errori materiali di scrittura
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(atti di nascita, matrimonio, morte)
- Servizio di competenza: SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO
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Giovedì, 19 Maggio 2011 - Ultima modifica: Lunedì, 15 Novembre 2021