Certificazioni di stato civile rilasciate mediante compilazione a mano

Vi rientrano i certificati e gli estratti per riassunto relativi ad atti non informatizzati e le copie integrali di nascita, di matrimonio, di unione civile, di morte.

Dove rivolgersi

servizio Servizi demografici e decentramento - ufficio Stato civile, anagrafe ed elettorale

Quanto costa

Gratuito

Tempi di attesa

Di norma entro il giorno successivo alla richiesta. Vedasi l'art. 107 del D.P.R. 396/2000 che stabilisce "gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'Ufficiale dello Stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge" e l'art. 177 del D.Lgs. 196/2003 che dispone "il rilascio degli estratti degli atti dello Stato civile di cui all'art. 107 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto".

Come fare / Cosa fare

Il richiedente deve presentarsi all’ufficio del luogo dove sono avvenuti la nascita, il matrimonio o il decesso oppure inviare il modulo di richiesta, a mezzo posta o mail, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Regole per il rilascio dei certificati dal 1° gennaio 2012

I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (legge n.183 del 12 novembre 2011).

La norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi italiani, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di  dichiarazioni sostitutive di certificazione  e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Eccezioni

  • Certificati richiesti per disciplina dell'immigrazione: nel caso di rilascio di certificato a Questura o Commissariato del Governo va apposta solo la dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.
  • Certificati da produrre all'estero a enti pubblici o privati stranieri: nel caso di rilascio di certificato da consegnare ad un privato residente all’estero o ad un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia va apposta solo la dicitura “ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”.
  • Certificati rilasciati su moduli plurilingue previsti da convenzioni internazionali.
Riferimenti normativi
  • D.P.R. 03.11.2000, n. 396
  • D.Lgs. 30.06.2003, n. 196
  • Convenzione di Vienna di data 08.09.1976 (*)
  • L. 12.11.2011 n. 183

(*) La Convenzione di Vienna di data 8 settembre 1976 è relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile da produrre nei sottoelencati Stati:

  • Austria
  • Belgio
  • Bosnia-Erzegovina
  • Bulgaria
  • Capo Verde
  • Croazia
  • Estonia
  • Francia 
  • Germania 
  • Lituania 
  • Lussemburgo 
  • Macedonia 
  • Moldova 
  • Montenegro 
  • Paesi Bassi 
  • Polonia 
  • Portogallo 
  • Romania 
  • Serbia 
  • Slovenia 
  • Spagna 
  • Svizzera 
  • Turchia.

Mercoledì, 06 Giugno 2018 - Ultima modifica: Lunedì, 15 Novembre 2021

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