Certificazioni di stato civile rilasciate mediante compilazione a mano
Vi rientrano i certificati e gli estratti per riassunto relativi ad atti non informatizzati e le copie integrali di nascita, di matrimonio, di unione civile, di morte.
servizio Servizi demografici e decentramento - ufficio Stato civile, anagrafe ed elettorale
Gratuito
Di norma entro il giorno successivo alla richiesta. Vedasi l'art. 107 del D.P.R. 396/2000 che stabilisce "gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'Ufficiale dello Stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge" e l'art. 177 del D.Lgs. 196/2003 che dispone "il rilascio degli estratti degli atti dello Stato civile di cui all'art. 107 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto".
Il richiedente deve presentarsi all’ufficio del luogo dove sono avvenuti la nascita, il matrimonio o il decesso oppure inviare il modulo di richiesta, a mezzo posta o mail, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Regole per il rilascio dei certificati dal 1° gennaio 2012
I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (legge n.183 del 12 novembre 2011).
La norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi italiani, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
Eccezioni
- Certificati richiesti per disciplina dell'immigrazione: nel caso di rilascio di certificato a Questura o Commissariato del Governo va apposta solo la dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.
- Certificati da produrre all'estero a enti pubblici o privati stranieri: nel caso di rilascio di certificato da consegnare ad un privato residente all’estero o ad un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia va apposta solo la dicitura “ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”.
- Certificati rilasciati su moduli plurilingue previsti da convenzioni internazionali.
- D.P.R. 03.11.2000, n. 396
- D.Lgs. 30.06.2003, n. 196
- Convenzione di Vienna di data 08.09.1976 (*)
- L. 12.11.2011 n. 183
(*) La Convenzione di Vienna di data 8 settembre 1976 è relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile da produrre nei sottoelencati Stati:
- Austria
- Belgio
- Bosnia-Erzegovina
- Bulgaria
- Capo Verde
- Croazia
- Estonia
- Francia
- Germania
- Lituania
- Lussemburgo
- Macedonia
- Moldova
- Montenegro
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Romania
- Serbia
- Slovenia
- Spagna
- Svizzera
- Turchia.
Mercoledì, 06 Giugno 2018 - Ultima modifica: Lunedì, 15 Novembre 2021