Dispersione delle ceneri
La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta. La relativa autorizzazione è rilasciata dal comune ove è prevista la dispersione. Vedi anche Affidamento familiare delle ceneri
La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta. La relativa autorizzazione è rilasciata dal comune ove è prevista la dispersione.
La dispersione delle ceneri è consentita all’interno dei cimiteri nel cinerario comune e in una area verde appositamente destinata. (Nel cimitero monumentale di Trento è prevista , a breve, la realizzazione, nel prato interno agli edifici adibiti a loculi, del “Giardino delle Rimembranze”, area per la dispersione delle ceneri).
La dispersione in natura può essere effettuata a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:
- in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
- in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.
La dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
I parenti del defunto
ufficio Servizi funerari
La tariffa prevista per la dispersione delle ceneri è di € 60,00.
Dopo la cremazione, non appena disponibile l’urna contenenti le ceneri
Per ottenere l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri i familiari devono presentare apposita richiesta con allegata la manifestazione di volontà del defunto e indicare il luogo in cui viene effettuata la dispersione.
All’atto della consegna dell’urna alla persona incaricata della dispersione delle ceneri viene rilasciato un verbale in duplice copia con l’obbligo di restituirlo debitamente completato, a dispersione avvenuta e comunque entro una settimana dalla consegna.
La dispersione delle ceneri è consentita all’interno dei cimiteri nel cinerario comune e in una area verde appositamente destinata.
(Nel cimitero monumentale di Trento è prevista , a breve, la realizzazione, nel prato interno agli edifici adibiti a loculi, del “Giardino delle Rimembranze”, area per la dispersione delle ceneri).
La dispersione in natura può essere effettuata a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:
a) in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
b) in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.
La dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
- Legge 30 marzo 2001 n. 130.
- Legge Provinciale 20 giugno 2008 n. 7
Giovedì, 19 Maggio 2011 - Ultima modifica: Giovedì, 06 Luglio 2023