Esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada - zone musicisti di strada

Informazioni utili per gli artisti di strada.

Aree vincolate per l’esercizio dell’arte e spettacolo su strada.

L’esercizio dell’arte e dello spettacolo su strada con emissioni vocali e sonore in luoghi diversi da quelli individuati dall’Amministrazione comunale è soggetto a comunicazione ed è consentito per un massimo di 40 giornate per anno solare, per artista.
L’esibizione con emissione vocale e sonora è consentita, per ogni via o piazza, per ogni giorno, 2 ore dalle 9.00 alle 12.00 e per ulteriori 2 ore dalle 15.00 alle 20.00; nel periodo estivo (1° giugno – 30 settembre) fino alle ore 22.00, con un limite massimo di 4 ore giornaliere.
Nei punti d’esibizione con emissioni vocali e sonore diversi da quelli individuati dal Comune di Trento è vietato amplificare i suoni con strumentazione aggiuntiva, le postazioni distano tra di loro almeno cento metri.
Nel caso in cui nella via o piazza dove l’artista abbia comunicato l’esecuzione dell’esibizione vocale e sonora sia già stata rilasciata concessione di occupazioni di suolo pubblico con tavolini o strutture varie o siano in corso manifestazioni, quali il carnevale cittadino, le feste Vigiliane, le festività Natalizie, fiere ecc.., potrà essere negato il nulla osta o il rilascio dello stesso sarà valutato prevedendo una distanza minima e tale da non ostacolare le altre iniziative economiche private o pubbliche.
Nelle adiacenze e nelle pertinenze di alcuni edifici sensibili quali strutture sanitarie ed assistenziali (case di riposo, ospedali), strutture adibite a servizi educativi (scuole, asili), luogo di culto e cimiteri durante le funzioni religiose è vietato tassativamente l’esercizio dell’arte e dello spettacolo.
L’occupazione dello spazio da parte dell’artista non deve protrarsi oltre il tempo necessario per l’esibizione. L’artista stesso deve garantire il transito di veicoli e pedoni, non deve danneggiare o imbrattare il suolo pubblico e al termine dell’esibizione deve ripulire lo spazio utilizzato.

Aree libere per l’esercizio dell’arte e spettacolo su strada.

Sono state individuate da parte dell’Amministrazione comunale una serie di posizioni in cui è consentito il libero esercizio dell’arte e dello spettacolo su strada, senza previa comunicazione.
Detti luoghi sono individuati mediante apposita segnaletica con un limite orario dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e fino alle ore 22.00 nel periodo estivo (1° giugno – 30 settembre) senza limiti o fasce orarie.
In queste aree è consentita l’esibizione di qualunque artista di strada (suonatori, cantanti…) anche amplificando i suoni; senza impegnare lo spazio con strutture permanenti e fisse.

Elenco degli spazi per l’esercizio dell’arte di strada con l’utilizzo di strumenti musicali con o senza amplificazione individuati ai sensi dell’ art.80 del Regolamento di Polizia urbana

  1. Piazza Centa – via Petrarca Sul marciapiede all’imbocco del parcheggio a pagamento (vicino al distributore carburanti).
  2. Via Petrarca – via Romagnosi In prossimità dell’intersezione sul marciapiede a sud del parcheggio Autosilo Buonconsiglio
  3. Piazza Sanzio – via Torre Verde In prossimità dell’intersezione, sul marciapiede ovest (a fianco del piazzale del ristorante Greentower).
  4. Piazza Sanzio Nel tratto compreso fra via Torre Verde e via Suffragio (antistante piazzale gelateria Zanella).
  5. Via Dogana – via Segantini Antistante l’edificio ex Dogana al civico n. di via Dogana.
  6. Via Dogana Allo sbocco del sottopasso ferroviario o immediate vicinanze in direzione della stazione FFSS.
  7. Piazza Dante – via Pozzo Nelle vicinanze del chiosco di frutta, poco prima del passo carraio del piazzale della chiesa di San Lorenzo.
  8. Piazza Dante All’imbocco del listone nella parte sud-ovest verso la stazione FFSS.
  9. Via Pozzo – via Torre Vanga Sul marciapiede nelle vicinanze della cabina della Polizia Municipale.
  10. Via Alfieri – via Torre Vanga Antistante la vecchia sede dell’APT .
  11. Via Pozzo – cavalcaferrovia S. Lorenzo Sul retro dell’ostello della Gioventù.
  12. Cavalcaferrovia S. Lorenzo – rotatoria San Lorenzo In prossimità del percorso pedonale di collegamento con il parcheggio di via Canestrini (ex Sit).
  13. Piazza L. da Vinci In prossimità della scalinata del cavalcaferrovia di San Lorenzo.
  14. Via B. Clesio – via San Marco  In prossimità dell’intersezione lato nord-ovest, vicino alla sede ex Questura.
  15. Via B. Clesio Sul marciapiede in prossimità dell’area di stazionamento autobus (fronte Castel del Buonconsiglio).
  16. Via Canestrini Allo sbocco del sottopassaggio ferroviario, lato est o nel sottopassaggio stesso.
  17. Via Rosmini In prossimità della villa Romana
  18. Via Calepina – piazza Vittoria Sul marciapiede nord in prossimità del palazzo della camera di Commercio.
  19. Via Grazioli Nel tratto pedonale compreso fra largo P. Nuova e via Paradisi.
  20. Via Esterle – via Borsieri Sul marciapiede lato ovest ad eccezione del giorno di mercato;
  21. Via Esterle – via Travai Sul lato nord/est in prossimità della palestra delle scuole Bresaola, ad eccezione del giorno di mercato.
  22. Via Rosmini – via Travai Lato sud, in prossimità del distributore di carburanti.
  23. Via S. Croce - corso 3 Novembre  In prossimità del centro servizi S.Chiara all’altezza del civico 77 di via S. Croce.
  24. Corso 3 Novembre – via Piave Nel tratto di marciapiede lato ovest in corrispondenza del passo carraio del Seminario Maggiore.
  25. Viale Rovereto – ponte dei Cavalleggeri Sul marciapiede a sud, all’imbocco di viale Rovereto.
Chi può richiedere

Le persone interessate a suonare e/o cantare nelle vie del centro.

Dove rivolgersi

Corpo di polizia locale Trento monte Bondone, Nucleo Front Office, Occupazioni suolo pubblico II piano stanza 7
Via Maccani 148, 38121 Trento. 
Orario apertura al pubblico: dalle ore 8.00 alle ore 12.00, dal lunedi al sabato; giovedì dalle  ore 7.30 alle ore 13.00
e-mail certificata:  polizia.locale@pec.comune.trento.it

 

Per informazioni telefonare
0461 889150
Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Come fare / Cosa fare

La comunicazione è presentata personalmente al comando della Polizia locale, per ogni esibizione, nei tre giorni precedenti il giorno individuato per l'esibizione.
La copia della presa d’atto della comunicazione, rilasciata dal comando della Polizia locale, è esibita dagli aventi diritto su richiesta degli organi di vigilanza.

In sintesi l’artista che si esibisce con emissione vocale e sonora deve rispettare le seguenti prescrizioni:

  • numero massimo esibizioni: annuali 40 giornate
  • obbligo di comunicazione: 3 giorni precedenti alla data di esibizione
  • ore di esibizione per singola via o piazza:
    • 2 ore nella fascia oraria 9.00-12.00
    • 2 ore nella fascia oraria 15.00-20.00 o 15.00-22.00 nel periodo estivo (1° giugno-30 settembre)
  • numero ore di esibizione al giorno: massimo 4 ore
  • Obbligo di presentare la comunicazione: personalmente

L’artista che si esibisce senza emissioni vocale o senza l’ausilio di strumenti ad emissione sonora, quale ad esempio i “mimi”, “statue”, clown, madonnari, giocolieri ecc.. non deve rispettare le prescrizioni sopra indicate. Può esibirsi in qualunque ora del giorno e in qualunque punto della città. Rimane l’obbligo del rispetto delle regole di natura generale.

Note

Ogni singolo articolo del capo X del regolamento Polizia urbana (articoli 80-83) prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00 (pagamento in misura ridotta € 54,00), salvo ipotesi di reato. È prevista inoltre una sanzione accessoria che vieta di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.
Nel caso in cui il trasgressore, alla contestazione dell’addebito, non interrompa immediatamente la condotta illecita, incorre in un’ulteriore violazione prevista dall’art. 2 comma 5 dello stesso regolamento che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 89,00 a € 534,00 (pagamento in misura ridotta € 178,00).

Ulteriori prescrizioni
Nell’esercizio dell’arte e dello spettacolo su strada è vietato:

  1. praticare il commercio su aree pubbliche, ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d’ingegno
  2. ostacolare altra attività economica privata e pubblica
  3. recare disturbo alle persone
  4. richiedere il pagamento di un biglietto o di un preciso corrispettivo per l’esibizione. È consentita, esclusivamente, l’offerta “a cappello”.

In merito al punto 3) la norma regolamentare ha previsto una sanzione per coloro che infastidiscono i passanti con richieste insistenti e atteggiamenti sgarbati e scortesi (rincorrendo o bloccando le persone in transito) per richieste di denaro.
La disposizione può essere applicata anche nel caso in cui il disturbo è arrecato dal volume troppo elevato degli strumenti sonori.
L’artista di strada è responsabile d’eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione
Il Comune di Trento declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone.

Riferimenti normativi

Giovedì, 19 Maggio 2011 - Ultima modifica: Lunedì, 17 Maggio 2021

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