Pubblicità fonica: autorizzazione
Procedimento per ottenere l’autorizzazione per fare pubblicità fonica (con altoparlanti ed apparecchi che producono musica).

Privati cittadini, enti pubblici, associazioni, partiti politici.
Corpo di Polizia locale Trento Monte Bondone
Nucleo front office occupazioni suolo pubblico - stanza 7
via Maccani 148, 38121 Trento
Orario apertura al pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00
- giovedì dalle 7.30 alle 13.00
- sabato solo su appuntamento
Email certificata: polizia.locale@pec.comune.trento.it
- una marca da bollo del valore corrente da apporre sulla domanda
- € 33,70 istruttoria pratica
- una marca da bollo del valore corrente (assolta virtualmente)
- € 0,52 diritti di segreteria
20 giorni dalla data di ricevimento della domanda
Presentare domanda tramite apposito Mod. 615 con marca da bollo.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite: pagoPA.
La pubblicità fonica può essere effettuata dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Per ragioni di pubblica quiete, l'autorizzazione è vietata nell'area delimitata dalle seguenti vie: piazza L. da Vinci, via Torre Vanga, via Torre Verde, piazza R. Sanzio, via B. Clesio, via dei Ventuno, via dietro le Mura B, largo Porta Nuova, viale San Francesco d'Assisi, piazza Fiera, via Travai, via Rosmini, via Prepositura.
È vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole ed edifici di culto.
Il messaggio fonico, in caso di fermata di autoveicoli per motivi di traffico o altro, va interrotto.
L'uso degli altoparlanti e di apparecchi atti a produrre musica, deve essere effettuato mantenendo un livello moderato e comunque nel rispetto delle norme previste dall'art. 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Tale autorizzazione vale esclusivamente per strade e piazze di proprietà comunale; qualora la pubblicità fonica venga effettuata su altre strade, l'interessato dovrà richiedere anche l'autorizzazione dei relativi proprietari.
Qualora vi fossero reclami o altro tipo di lamentele da parte della popolazione in merito al volume o al tipo di messaggio lanciato mediante i mezzi fonici, l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’autorizzazione.
L’imposta di pubblicità deve essere pagata presso la ditta I.C.A. srl in via R. Guardini n. 49, concessionaria del servizio per la riscossione dell'imposta di pubblicità.
- Art 6 comma 1 lettera h della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- codice della strada e relativo Regolamento di attuazione.
- art.59 del Regolamento comunale di Polizia urbana
- art.18 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
Per la pubblicità fonica politica anche:
- art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e art. 49 comma 4 del decreto Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.
Giovedì, 19 Maggio 2011 - Ultima modifica: Venerdì, 11 Febbraio 2022