Sanzioni: decurtazione punti patente
Sanzioni

Il Codice della strada prevede per numerose violazioni alle norme di comportamento l'applicazione, oltre che della sanzione pecuniaria, la decurtazione punti della patente di guida ai sensi dell'articolo 126 bis.
Chi ha commesso la violazione che prevede la decurtazione di punti o il proprietario del veicolo
Corpo di Polizia locale Trento Monte Bondone - area Amministrativa e contenzioso - ufficio Ruoli/punti/patente/documenti II Piano, stanza 18
via Maccani 148, 38121 Trento.
Orario apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedi al venerdì
email certificata:polizia.locale@pec.comune.trento.it
L'accredito dei due punti sulla patente da parte di coloro che non abbiano commesso infrazioni nel corso dell'ultimo biennio viene attribuito d'ufficio dalla Direzione generale della Motorizzazione, non occorre avanzare alcun tipo di richiesta.
Informazioni in tempo reale
Nel caso di violazione al Codice della strada, quando è prevista la decurtazione di punti nella patente di guida, il Corpo di Polizia locale invia la comunicazione di decurtazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, entro trenta giorni dalla definizione del verbale di contestazione (intesa come pagamento della sanzione pecuniaria o quando siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali).
Per verificare il proprio punteggio residuo della patente di guida, il cittadino può comporre il numero telefonico: 848 782 782 (solo da rete fissa).
Attraverso un risponditore automatico, al costo di una telefonata urbana, sarà possibile al cittadino conoscere il punteggio associato alla propria patente: il servizio è attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
È altresì possibile verificare il proprio punteggio collegandosi al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it , del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo aver effettuato la registrazione.
Le modalità di dichiarazione del trasgressore
Nel caso venga notificato al proprietario di un veicolo o ad una ditta un verbale per violazione amministrativa del Codice della strada che comporta una decurtazione di punti dalla patente di guida, il proprietario ovvero altro obbligato in solido (usufruttario, acquisto con patti di riservato dominio ai sensi dell'articolo 196 del Codice della strada) o il rappresentante legale di una ditta intestatari del veicolo sanzionato, sono tenuti entro sessanta giorni dalla ricezione del verbale, a fornire le generalità e i dati della patente di guida, in modo completo e non parziale, di colui che al momento dell'accertamento, conduceva il veicolo, con l'avvertenza che ove non fornisse tali dati, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall'art. 126 bis comma 2 del Codice della strada.
Oltre alla comunicazione dei dati del trasgressore Mod. 654.PU.1 è necessario allegare la fotocopia della patente di guida dello stesso. Se il proprietario/locatario/legale rappresentante, è diverso dal conducente, è necessario allegare la fotocopia firmata * del proprio documento d'identità in corso di validità e si dichiara:
- che la fotocopia del documento d'identità è conforme all'originale in suo possesso
- di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono penalmente perseguibili ai sensi dell'art.76 decreto Presidente della Repubblica 445/2000.
* ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3 , del Testo unico 443/2000 e della risoluzione n 116/Sesa 29/03/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica, è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche per autenticare le rispettive firme sulla comunicazione.
Art. 126 Bis del Codice della strada
Giovedì, 04 Aprile 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 04 Novembre 2020