Autorizzazione per impianti pubblicitari permanenti su suolo privato o edificio e rinnovo
Gli impianti pubblicitari permanenti sono regolamentati dal Piano degli Impianti Pubblicitari del Comune. La realizzazione di questi impianti è soggetta ad autorizzazione amministrativa da parte del competente servizio comunale.
Qualunque persona fisica/giuridica, titolare del suolo/edificio o direttamente il soggetto che intende installare impianti pubblicitari permanenti, in questo caso allegando la sottoscrizione del proprietario del suolo/edificio.
Corpo di polizia locale di Trento - Monte Bondone Nucleo edilizia in via Maccani, 148 al 2° piano:
- lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 11.00
- martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30
telefonando al n. 0461 889185 oppure email certificata: polizia.locale@pec.comune.trento.it
- 1 marca da bollo, secondo il valore di legge, che deve essere applicata sulla domanda
- 1 marca da bollo, secondo il valore di legge, sulla risposta, pagabile virtualmente
- Euro 55,50 per spese di istruttoria
- Euro 0,52 per diritti di segreteria.
I versamenti possono essere effettuati tramite: pagoPA.
In caso di mancato pagamento entro i termini previsti per il rilascio dell'atto, saranno applicati gli interessi al tasso legale vigente.
Il rilascio dell’atto è subordinato alla presentazione presso la Polizia locale dell’attestazione di versamento degli importi.
Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il modulo (Mod. 661.ED2), con apposta la marca da bollo, sottoscritto e comprensivo degli allegati richiesti, va presentato al Nucleo edilizia del Corpo di polizia locale di Trento - Monte Bondone, in via Maccani, 148 stanza 15 al 2° piano, o trasmesso tramite mail o PEC a polizia.locale@pec.comune.trento.it.
In caso di presentazione tramite posta elettronica occorre sottoscrivere il modulo ed inviare copia scansionata dello stesso (comprensiva di imposta di bollo annullata) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore, allegando ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo per il rilascio.
Dopo aver ottenuto l'autorizzazione e prima dell'installazione degli impianti, dovrà essere presentata apposita comunicazione al servizio Attività edilizia come da indicazioni riportate nelle note.
L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità di 3 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile.
Prima della scadenza dovrà essere presentata domanda di rinnovo con le stesse modalità della richiesta (in tal caso non è necessaria la successiva comunicazione al servizio Attività edilizia).
Prima dell'esposizione dovrà essere presentata apposita dichiarazione e corrisposta l'imposta di pubblicità nei termini e nei modi previsti dalla legge, alla Ditta I.C.A. srl, via Guardini n. 49 (Zona Direzionale Nord) – Trento, concessionaria del servizio per la riscossione dell'imposta di pubblicità.
Dopo aver ottenuto l'autorizzazione pubblicitaria e prima dell'installazione dell'impianto pubblicitario, dovrà essere presentata al Servizio attività edilizia - ufficio Edilizia privata la seguente documentazione:
- se l'impianto pubblicitario si colloca all'interno dei centri abitati, l'installazione deve essere preceduta da una comunicazione per opere di manutenzione straordinaria (mod. 47561), ai sensi dell'art. 78, comma 3, lettera m), della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, con il pagamento di 31 euro per spese di istruttoria. L'omissione della comunicazione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al Comune pari ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, se comunque l'intervento risulta realizzato nel rispetto delle altre condizioni richieste dalla legge e dalle sue disposizioni attuative
- se l'impianto pubblicitario si colloca all'esterno dei centri abitati, l'installazione deve essere preceduta dal deposito di una Segnalazione certificata di inizio attività (mod. ?), ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera l), della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, con il pagamento di 70 euro per spese di istruttoria. L'intervento eseguito in assenza di Scia o in difformità da essa comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal combinato disposto dell'art. 69 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, della delibera giunta provinciale 1349/2015 e dell'art. 134 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1.
Giovedì, 01 Febbraio 2018 - Ultima modifica: Venerdì, 11 Febbraio 2022