Licenza per l'esercizio di mestiere di fochino
Procedura per ottenere il rilascio o il rinnovo della licenza per l’esercizio dell’attività di fochino.

Il fochino, residente nel Comune di Trento, munito dell’attestato comprovante il superamento dell’esame rilasciato da una Commissione tecnica provinciale.
Corpo di polizia locale Trento monte Bondone, Nucleo commercio e pubblici esercizi stanza 9 II piano
via Maccani 148, 38121 Trento.
Orario apertura al pubblico: dalle ore 07.00 alle ore 09.00, dal lunedi al venerdì o previo appuntamento
e-mail certificata:polizia.locale@pec.comune.trento.it
- la richiesta di rilascio o rinnovo della licenza con marca da bollo
- il costo di un'altra marca da bollo da assolvere in maniera virtuale
- diritti di segreteria € 0,52
- costo istruttoria € 15,00 (sia per il rilascio che per il rinnovo).
60 giorni dalla data di ricevimento della domanda
Per il rilascio il richiedente deve presentare la domanda indirizzata al Sindaco del comune di residenza, tramite il corpo di Polizia locale Trento monte Bondone, con la quale chiede il rilascio della “Licenza per l’esercizio del mestiere di fochino”, che avrà durata triennale.
Trascorsi i tre anni di validità dal primo rilascio, il cittadino per il rinnovo dovrà procedere con le medesime modalità del rilascio. Qualora il richiedente invii l’istanza via posta è necessario che lo stesso alleghi copia della carta d’identità o di altro valido documento.
All’istanza andrà allegata copia dell’attestato comprovante il superamento dell’esame rilasciato da una Commissione tecnica provinciale.
Nell’istanza di rilascio/rinnovo, la persona dovrà indicare il giustificato bisogno del possesso della licenza (es. lavorare in una cava o esercitare in proprio la professione di fochino…)
Il pagamento potrà essere effettuato con bancomat presso il Nucleo commercio e pubblici esercizi stanza 9 del comando Polizia locale di Trento - monte Bondone.
- Art. 27 decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302
- art. 13 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza modificato dall'articolo 13 del decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 (decreto semplificazioni)
- art. 163, lettera “E” del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Giovedì, 19 Maggio 2011 - Ultima modifica: Lunedì, 13 Marzo 2023