Ricorsi contro sanzioni della Trentino trasporti Spa
Procedura per effettuare la richiesta di archiviazione a seguito di un verbale di contestazione della Trentino trasporti.

Il cittadino può presentare ricorso avverso le sanzioni della Trentino trasporti:
- per essere stato sprovvisto di titolo di viaggio
- per essere provvisto di biglietto non obliterato o carta scalare non validata
- per essere provvisto di titolo di viaggio non valido
- per essere abbonato ma non in grado di esibire il titolo di viaggio
- per essere provvisto di abbonamento non validato, o carta scalare non rivalidata o biglietto non riobliterato.
Gli utenti del servizio di trasporto pubblico urbano sanzionati, che abbiano una valida motivazione e che non abbiano optato per il pagamento immediato di € 30.00.
Corpo di Polizia locale Trento Monte Bondone, ufficio Ricorsi stanza 2,
via Maccani 148, 38121 Trento.
Orario apertura al pubblico: dalle ore 8.30. alle ore 12.00, il martedì e il giovedì
email certificata: polizia.locale@pec.comune.trento.it
Non ha nessun costo
Entro l'anno solare (365 giorni) il cittadino riceverà risposta con:
- ordinanza di archiviazione della violazione (se le motivazioni vengono accolte)
- ordinanza ingiunzione della violazione (se le motivazioni vengono respinte) in questo caso aumenta la sanzione e vengono addebitate le spese di procedimento e le spese di notifica.
Il cittadino avverso il provvedimento (ai sensi dell'art 18 della legge 24 novembre 1981, n 689) entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione può presentare ricorso allegando documentazione e copia del verbale di contestazione.
Lo scritto difensivo in carta libera può essere presentato direttamente allo sportello oppure inviato via fax o tramite posta ordinaria, o via mail, email: polizia.locale@pec.comune.trento.it
L'utente può chiedere l'appuntamento per un'eventuale audizione presso l'ufficio prima della decisione del ricorso.
- Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, art. 33
- legge 24 novembre 1981, n. 689.
Giovedì, 19 Maggio 2011 - Ultima modifica: Martedì, 03 Novembre 2020