Conformità opere pubbliche
Informazioni relativamente al procedimento di conformità urbanistica delle opere pubbliche
La Legge Urbanistica Provinciale (L.P. 15/2015) agli artt. 94 e seg. disciplina il procedimento di conformità urbanistica delle opere pubbliche.
L'art. 94 disciplina le opere pubbliche di competenza dello Stato prevedendo che “la Provincia, su richiesta dell'amministrazione interessata, accerta che le opere pubbliche di competenza dello Stato non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi. L'accertamento è compiuto sentito il comune territorialmente competente, che si esprime entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta. Per gli interventi corrispondenti a quelli soggetti a SCIA, per le varianti al progetto assentito soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera b), e per le varianti che comportano modifiche in diminuzione delle misure di progetto, l'accertamento è sostituito da una comunicazione al comune accompagnata dagli elaborati progettuali e dalla dettagliata relazione di un tecnico abilitato. La relazione attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli adottati, e il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igienico-sanitarie. Non sono soggette ad accertamento le opere destinate alla difesa nazionale”.
L'art. 95 disciplina le opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e relativi enti territoriali e le opere pubbliche di competenza della comunità e dei comuni.
Nello specifico tale disposizione prevede che “per le opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione o di altre regioni e dei relativi enti territoriali l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale spetta alla Provincia. Per queste opere si applica l'articolo 94, commi 2, 3 e 4.
Per le opere pubbliche di competenza delle comunità, dei comuni, delle loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o servizi, l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale spetta alle comunità o ai comuni, in base ai loro rispettivi ordinamenti. Spetta ai comuni anche l'accertamento di conformità delle opere previste da quest'articolo che non rientrano nella competenza della Provincia o delle comunità, ai sensi del comma 4...”
Ai sensi dell'art. 97 della L.P. 15/2015 se le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali contrastano con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP la deroga alle relative previsioni può essere concessa dalla Giunta provinciale nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 94 e 95, sentito il consiglio comunale.
Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l'autorizzazione alla deroga è rilasciata dal Consiglio comunale. Per gli interventi in contrasto con la destinazione di zona è altresì necessario il nulla osta rilasciato dalla Giunta provinciale dopo l'autorizzazione.
Stato, della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali, comunità e comuni.
nessun costo
Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio del parere di conformità per opere pubbliche dello Stato, della Regione e della Provincia è di 45 giorni dalla richiesta mentre per le opere pubbliche del Comune è di 90 giorni dalla richiesta.
Mercoledì, 08 Marzo 2017 - Ultima modifica: Giovedì, 31 Gennaio 2019