Fine lavori
Si indicano di seguito le modalità di comunicazione di fine dei lavori a seconda che trattasi di lavori oggetto di Permesso di costruire, di SCIA, di CILA, o interventi liberi.

Permesso di costruire:
I lavori devono essere ultimati entro cinque anni dalla comunicazione di inizio dei lavori e la relativa data di fine dei lavori deve essere comunicata al Comune entro sei mesi dalla fine dei lavori.
Con Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, cd. “Ripartenza Trentino 2”, in ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, è stato disposto tuttavia che fino al 31 dicembre 2021, i lavori oggetto del permesso di costruire sono ultimati entro sette anni dalla comunicazione di inizio dei lavori e la relativa data di fine dei lavori deve essere comunicata al Comune entro un anno dalla fine dei lavori. Questa disposizione si applica anche ai permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore di questa legge (14 maggio 2020) e ancora efficaci, a seconda dello stato in cui si trovano.
I lavori si intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.
Il comune può individuare un termine maggiore per la conclusione dei lavori, su richiesta dell'interessato da presentare prima del termine finale previsto per la conclusione, in ragione delle dimensioni dell'opera, delle sue caratteristiche costruttive o delle condizioni climatiche della zona.
Il comune può prorogare il termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti.
Se i lavori non sono ultimati entro i termini previsti, il titolare del permesso di costruire deve chiedere un nuovo titolo edilizio. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 85 della L.P. 15/2015, relativamente alla SCIA per l'esecuzione dei lavori necessari per rendere l'opera agibile.
Dal 1 gennaio 2021 la presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori può avvenire solo per via telematica usando il servizio di invio della dichiarazione di ultimazione lavori tramite lo sportello online.
SCIA:
La SCIA perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di presentazione.
Con Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, cd. “Ripartenza Trentino 2”, in ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, è stato disposto tuttavia che fino al 31 dicembre 2021, le SCIA perdono efficacia decorsi sette anni dalla data di presentazione. Questo comma si applica anche alle SCIA presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.
Il termine è prorogabile su richiesta, da presentare prima della scadenza, solo per eventi e fatti di carattere straordinario, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori.
Dal 1 gennaio 2021 la presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori può avvenire solo per via telematica usando il servizio di invio della dichiarazione di ultimazione lavori tramite lo sportello online.
CILA:
Per gli interventi soggetti a CILA non deve essere depositata alcuna dichiarazione di fine dei lavori.
Comunicazione opere libere:
Per gli interventi liberi non deve essere depositata alcuna dichiarazione di fine dei lavori.
Dichiarazione di ultimazione lavori
-
Le informazioni e la modulistica necessaria per presentare la dichiarazione di ultimazione dei lavori sono reperibili nel catalogo dei servizi online del Comune di Trento.
- Servizio di competenza: EDILIZIA PRIVATA E SUAP