Autorizzazione impianti pubblicitari permanenti destinati all'affissione diretta su suolo privato/edificio
Informazioni e modulistica necessaria per presentare richiesta di autorizzazione per l'installazione su suolo privato/edificio di impianti pubblicitari destinati all'affissione diretta.
Gli impianti pubblicitari per affissione diretta sono destinati all'affissione di manifesti ("carta/colla") di natura commerciale, da parte di soggetti privati, anche per conto terzi.
La superficie massima da destinare alle affissioni dirette su suolo privato è fissata dall'art. 7, comma 3, lett. d) del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, e dall'art. 13 ultimo comma dell'elaborato Norme Tecniche, facente parte del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
L'autorizzazione ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
Qualunque persona fisica/giuridica, titolare del suolo/edificio o direttamente il soggetto che intende effettuare l'affissione, in questo caso allegando il nulla osta del proprietario del suolo/edificio.
Il costo dell'autorizzazione è pari a Euro 91,02, di cui Euro 16,00 per la marca da bollo da apporre sulla richiesta di autorizzazione, Euro 58,50 per spese di istruttoria, Euro 16,00 ed Euro 0,52, rispettivamente dovuti per la marca da bollo e per i diritti di segreteria da apporre sull'autorizzazione.
Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
E' necessario presentare domanda, compilando in ogni sua parte l'apposito modulo (mod. 1432) e allegando tutta la documentazione indicata.
Dopo aver ottenuto l'autorizzazione pubblicitaria e prima dell'installazione dell'impianto pubblicitario, dovrà essere presentata al Comune di Trento la seguente documentazione.
Impianti all'interno di centri abitati
Se l'impianto pubblicitario si colloca all'interno dei centri abitati, l'installazione deve essere preceduta da una comunicazione al Comune, ai sensi dell'art. 78, comma 3, lettera m), della L.P. 15/2015.
L'omissione della comunicazione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al Comune pari ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 78, comma 4, della L.P. 15/2015, se comunque l'intervento risulta realizzato nel rispetto delle altre condizioni richieste dalla legge e dalle sue disposizioni attuative. Tale comunicazione non è richiesta in sede di rinnovo del provvedimento.
Impianti fuori dai centri abitati
Se l'impianto pubblicitario si colloca all'esterno dei centri abitati, l'installazione deve essere preceduta dal deposito di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera l), della L.P. 15/2015.
L'intervento eseguito in assenza di SCIA o in difformità da essa comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal combinato disposto dell'art. 69 della L.P. 15/2015, della DGP 1349/2015 e dell'art. 134 della L.P. 1/2008.
Martedì, 15 Dicembre 2015 - Ultima modifica: Giovedì, 29 Dicembre 2022