Cessione crediti
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- Modalità di pagamento
È il procedimento con il quale le imprese possono richiedere la cessione dei loro crediti di natura commerciale vantati nei confronti del Comune di Trento.
Tutte le imprese che hanno esigenza di cedere il credito.
Le cessioni di credito devono essere presentate al servizio Risorse finanziarie e patrimoniali e per conoscenza al servizio con cui l'impresa ha stipulato il contratto da cui deriva il credito.
45 giorni per le cessioni di credito relative a prestazioni di servizi e forniture, 15 giorni per le cessioni di credito relative a lavori pubblici.
L'impresa deve presentare la cessione di credito redatta in forma di atto notarile al servizio Risorse finanziarie e patrimoniali e per conoscenza al servizio con cui l'impresa ha stipulato il contratto al quale la cessione di credito si riferisce.
Inoltre l'impresa che cede il credito deve presentare al Comune di Trento (Amministrazione debitrice), in occasione della notifica della cessione, la richiesta (fac-simile allegato A da redigere su carta intestata) di espressa accettazione della cessione del credito con esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza nei confronti di cartelle di pagamento notificate per un ammontare complessivo pari almeno ad euro 10.000,00.
Tale richiesta deve essere accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali (fac-simile allegato B da redigere su carta intestata) da parte dell'impresa che cede il credito affinché il Comune di Trento possa procedere alla verifica in capo all'impresa stessa delle verifiche previste dall'art. 48 bis DPR 602/1973. Qualora dalla verifica ex 48 bis DPR 602/1973 l'impresa cedente sia risultata inadempiente l'Amministrazione non accetterà la cessione di credito. Diversamente, qualora l'impresa cedente sia risultata “non inadempiente” l'Amministrazione comunicherà all'impresa cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito con l'effetto di liberare il cessionario dalla possibilità di vedersi sollevare eccezioni connesse alla situazione del cedente.
Al momento del pagamento del credito ceduto il controllo previsto dall'art. 48 bis DPR 602/1973 verrà eseguito nei confronti del solo cessionario.
La cessione del credito è subordinata alla accettazione da parte dell'Amministrazione verificata l'effettiva sussistenza del credito e l'insussistenza di situazioni di inadempienza ex art. 48 bis DPR 602/1973 in capo al cedente.
L'omesso consenso dell'impresa cedente alla verifica ex art. 48 bis DPR 602/1973 implica l'effettuazione della verifica nei confronti dell'impresa cedente all'atto del pagamento.
- art.1264 cc, D.Lgs 12/04/2006 n.163
- art. 117, L.P. 26/1993 art. 58 p.to 11,
- Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 29 dd. 8/10/2009,
- Regolamento comunale sul procedimento amministrativo
Richiesta di espressa accettazione della cessione del credito. Fac-simile Allegato A
File Allegato_A.pdf (48,16 kB)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Fac-simile Allegato B
File Allegato_B.pdf (52,63 kB)
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- Servizio: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
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- Scheda Informativa: Schede informative - Certificazione del credito
Lunedì, 30 Novembre 2015 - Ultima modifica: Martedì, 19 Gennaio 2021