Destinazione del 5 per mille dell'Irpef
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Informazioni sulla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul proprio reddito a enti del volontariato, enti della ricerca scientifica e dell'università, enti della ricerca sanitaria, comune di residenza, associazioni sportive dilettantistiche, finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il 5 per mille è stato introdotto, in via sperimentale, nell’anno 2006 e reso stabile dalla legge n. 190 del 2014, con lo scopo di permettere al contribuente di destinare una quota dell'imposta sul proprio reddito per finalità di interesse sociale.
A chi può essere destinato
In base alle disposizioni normative vigenti, il cinque per mille può essere destinato a:
1. sostegno degli enti del volontariato:
- organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
- Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997);
- cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
- organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014);
- enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
- associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000);
- associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 460/1997;
2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
Anche per quest'anno (articolo 23, comma 46, del DI 98/2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Il 5 per mille non costa nulla perché non è un’imposta aggiuntiva. E’ una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla al finanziamento delle attività svolte dalle organizzazioni scelte dai contribuenti.
Il contribuente può scegliere la finalità di destinazione della quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), firmando in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata alla CU per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione). Per destinare la quota del cinque per mille al Comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell'apposito riquadro.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille (i codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate ). È consentita una sola scelta di destinazione.
Se il contribuente non dà nessuna indicazione sulla sua destinazione, il 5 per mille rimane allo Stato.
Le scelte di destinazione dell’8 per mille, del 2 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF non sono alternative fra loro e, quindi, possono essere tutte espresse (l’importo dell’imposta da pagare non cambia).
Altre informazioni utili (compresa la normativa di riferimento) sono disponibili sul sito: http://www.agenziaentrate.gov.it
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Venerdì, 01 Marzo 2013 - Ultima modifica: Martedì, 19 Gennaio 2021