Permessi di transito strade forestali

L'Azienda forestale Trento e Sopramonte può rilasciare i permessi di transito sulle strade forestali.

Chi può richiedere
  • I residenti (in qualità di aventi diritto di uso civico) nelle Circoscrizioni suburbane;
  • I non residenti in casi particolari, ad esempio: gestori di pubblici esercizi, addetti alle malghe, organizzatori di feste campestri, addetti alla manutenzione e operatori ecologici ecc.
Dove rivolgersi

Il procedimento per la concessione dei permessi su strade forestali viene seguito direttamente dall'Azienda forestale Trento e Sopramonte negli uffici di via del Maso Smalz 3 a Trento - telefono 0461 889740 - posta elettronica info@aziendaforestale.tn.it

Come fare / Cosa fare

Il permesso di transito strade forestali deve essere richiesto all'Azienda forestale Trento e Sopramonte.
Hanno diritto di transito previo rilascio di un contrassegno gratuito gli aventi diritto ad uso civico (esclusivamente per l’accesso al territorio di pertinenza); è obbligatorio che l’automezzo autorizzato sia di proprietà e sia condotto da avente diritto all’uso civico.
Hanno diritto di transito senza alcun contrassegno i veicoli che:

  1. siano adibiti alla sorveglianza dei patrimoni silvo-pastorali;
  2. siano impiegati per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali.

Per motivi diversi da quelli sopra descritti “qualora siano accertate specifiche e motivate ragioni connesse con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio umano, culturale, produttivo, e ambientale delle zone montane, in riferimento alle attività compatibili con gli equilibri ambientali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita civili delle comunità locali”, si rilascia contrassegno di autorizzazione al transito, limitato nel tempo, in marca da bollo corrente.

Note

Le informazioni fornite sono volutamente ridotte al minimo, ulteriori chiarimenti ed approfondimenti possono essere richiesti telefonicamente all'Azienda forestale Trento e Sopramonte

Riferimenti normativi
  • Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11
  • Regolamento di attuazione (D.P.P. n. 51-158/Leg di data 03/11/2008)

Dall’art 100 “Disciplina della viabilità forestale”, comma 3 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11:

Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, inoltre, è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada. E' altresì consentita, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e previa autorizzazione del proprietario della strada, la circolazione di mezzi da neve a motore, limitatamente alle esigenze di formazione ed addestramento ai fini del conseguimento e del mantenimento di abilitazioni alla conduzione dei mezzi. L'autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto, o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale. L'autorizzazione non è richiesta, inoltre, per i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

Le strade “non adibite all'esclusivo servizio del bosco” si identificano per la presenza della scritta “salvo autorizzazione” su pannello orizzontale a sfondo bianco installato sul medesimo palo di sostegno del divieto di transito.

Giovedì, 19 Maggio 2011 - Ultima modifica: Venerdì, 26 Maggio 2023

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