Contributi per attività ordinaria in campo socio-assistenziale

Il Comune di Trento può erogare dei contributi a parziale copertura delle spese della gestione ordinaria annuale per sostenere i soggetti pubblici e privati che, operando nel territorio comunale con finalità socio-assistenziali e senza scopo di lucro, svolgono attività di cooperazione sociale.

Chi può richiedere

Possono richiedere i contributi per attività ordinaria annuale in campo socio-assistenziale:

  • le associazioni di volontariato disciplinate dalla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266
  • le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti pubblici o privati
  • le altre associazioni non riconosciute

sempre che svolgano attività di miglioramento delle condizioni di emarginazione sociale o di disagio economico oppure promuovano iniziative di carattere educativo/formativo e di socializzazione per contrastare l'emarginazione oppure si impegnino a migliorare la qualità della vita e a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno.

Dove rivolgersi
Quanto costa

Il costo della marca da bollo (valore corrente), salvo nei casi di esenzione previsti dalla normativa vigente. 

Tempi di attesa

Dal 31 dicembre di ogni anno decorre il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo.

Il contributo è concesso in base ad un ordine di priorità che riflette il grado di interesse pubblico delle attività oggetto di richiesta. In caso di concessione, viene liquidato un acconto corrispondente al 50% del contributo e, successivamente alla presentazione di bilancio consuntivo e relativa documentazione originale di spesa, il saldo per il restante 50%.

La quantificazione del contributo è determinata dalla Commissione preposta alla valutazione sociale entro i limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale.

Come fare / Cosa fare

Le domande per il contributo per l'attività ordinaria annuale devono essere presentate dal legale rappresentante dell'ente al servizio Welfare e coesione sociale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui sono riferite.

Le domande possono essere presentate personalmente dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato, a mezzo di posta o di posta elettronica certificata, e devono essere composte dei seguenti moduli:

Devono essere allegate al modulo 1509/A:

  • la marca da bollo (valore corrente), salvo nei casi di esenzione previsti dalla normativa vigente
  • la relazione illustrativa dell'attività programmata per cui è richiesto il contributo, da redigere in conformità alla traccia fornita (vedi allegati al modulo 1509/A)
  • la fotocopia dello statuto del soggetto richiedente, nella sua stesura ufficiale e attualmente vigente (se non già presentata)
  • la fotocopia del codice fiscale (se non già presentata) del legale rappresentante del soggetto richiedente.
Note

La liquidazione del saldo potrà essere rideterminata, fino alla revoca dell'assegnazione ed al recupero delle anticipazioni già corrisposte (maggiorate dell'interesse legale), nel caso di sostanziali difformità fra il bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo effettivamente prodotto e documentato, nonché ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle iniziative.

La revoca del provvedimento di assegnazione viene inoltre disposta se il soggetto beneficiario non provvede alla rendicontazione delle attività o delle iniziative finanziate entro la scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale la provvidenza è stata concessa e quando sussiste, da parte del soggetto beneficiario, una situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Riferimenti normativi
download

Traccia di relazione attività ordinaria
File traccia di relazione attività ordinaria.pdf (33,38 kB)

Lunedì, 31 Luglio 2017 - Ultima modifica: Mercoledì, 13 Gennaio 2021

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