Trasferimento contributi o restituzione contributi in quota per cessione alloggio
Tutte le informazioni utili per richiedere il trasferimento o la restituzione dei contributi in quota per cessione alloggio: requisiti, costi, tempi di attesa, modulistisca, recapiti dell'ufficio competente.
Nel caso in cui il beneficiario intenda cedere entro dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori o dalla data del verbale di consistenza e conformità, in tutto o in parte, la proprietà degli alloggi oggetto di contributo, è tenuto a notificare all'Itea Spa il prezzo di vendita. L'Itea Spa, entro sessanta giorni dalla notifica, può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio oggetto di compravendita ad un prezzo pari a quello indicato dall'interessato; in caso di non esercizio del diritto di prelazione, il beneficiario, entro 60 giorni dalla data di vendita dell’immobile, comunica all’Itea il prezzo di cessione risultante dal contratto di compravendita.
Indipendentemente dall’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’Itea , il beneficiario deve restituire all’ente concedente una quota dei contributi già erogati, aumentati degli interessi nella misura e con le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Tale restituzione non è dovuta se il beneficiario trasferisce i contributi non ancora erogati su altro alloggio sito nella provincia di Trento ed avente le caratteristiche previste dalle disposizione per l’edilizia abitativa agevolata. Il trasferimento è possibile se il beneficiario dimostra, alla data della cessione dell'originario alloggio oggetto di contributo, di essere in possesso dei requisiti previsti. In tal caso i vincoli si trasferiscono, per la durata residua, sul nuovo alloggio.
Il beneficiario di contributi.
Marca da bollo (importo corrente) per la richiesta di trasferimento.
La richiesta di restituzione contributi è in carta libera.
30 giorni per il rilascio del nulla osta al trasferimento.
Modulistica unificata predisposta dalla Pat.
Art 83 – 84 L.P. 21/92 e art. 66 – 66 bis - 67 allegato B) disposizioni attuative L.P. 21/92
Giovedì, 18 Giugno 2015 - Ultima modifica: Giovedì, 28 Gennaio 2021