Affidamento familiare dei minori
L'affidamento familiare dei minori consiste nell'accoglienza di minori privi di un ambiente familiare idoneo presso famiglie (preferibilmente con figli minori) o singoli opportunamente individuati e preparati.
Lo scopo dell'intervento è quello di assicurare ai minori una risposta ai loro bisogni affettivi, di mantenimento, di educazione ed istruzione. Allo stesso tempo, l'affidamento familiare favorisce il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, aiutandola a riacquistare le competenze necessarie per poter riaccogliere il figlio.
L’affidamento ha durata temporanea ed è legato al superamento delle condizioni che hanno determinato l’allontanamento del minore. La durata dell’affidamento non può superare i 24 mesi, anche se una proroga ulteriore può essere disposta dal Tribunale per i minorenni.
Per favorire l'affidamento familiare è concesso un contributo mensile al soggetto accogliente per il mantenimento dei minori affidati.
La Provincia autonoma di Trento provvede a stipulare, con oneri a proprio carico:
- una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi a favore del soggetto accogliente
- una polizza di assicurazione contro gli infortuni a favore del minore accolto.
Rientrano nella competenza del Territorio Val d'Adige, che comprende i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, solo gli interventi di affidamento parentale (a parenti del minore).
Gli interventi di affidamento extraparentale sono di competenza della Provincia autonoma di Trento, che provvede anche all'erogazione del contributo per il mantenimento.
Per i residenti nel Territorio Val d'Adige (Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme) l'intervento di affidamento parentale è predisposto dal servizio Attività sociali, in accordo e con il consenso dei genitori del minore che hanno chiesto un supporto o di chi ne esercita la tutela.
In assenza di consenso da parte dei genitori o del tutore e quando la situazione del minore presenta gravi elementi di incuria, l'affidamento parentale può essere disposto dal Tribunale per i minorenni. In questo caso si può prescindere dalla domanda dei genitori.
Agli assistenti sociali di zona, nei giorni e orari di recapito, presso le sedi territoriali
I nuclei familiari in cui uno o più componenti usufruiscano del servizio sono tenuti a concorrere alle spese sostenute.
La quota di compartecipazione alla spesa è fissata dalle determinazioni provinciali ed è calcolata sulla base delle entrate e delle spese del nucleo familiare dell’utente per il quale è attivato il servizio.
Il procedimento amministrativo si conclude nel termine di 60 giorni.
Tale termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di intervento, corredata della proposta dell'assistente sociale definita con i genitori del/i minore/i o con chi ne esercita la tutela.
Il procedimento amministrativo, salvo i casi in cui l'intervento sia disposto dalla Magistratura, si articola nelle seguenti fasi:
- verifica dei requisiti previsti dalla normativa (residenza nel Territorio Val d'Adige: Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme e stato di bisogno) e della condizione economica del nucleo familiare
- elaborazione del progetto di intervento da parte del servizio sociale
- calcolo della quota di compartecipazione alla spesa
- calcolo della misura del contributo per il mantenimento del soggetto accolto
- conclusione del procedimento con provvedimento di ammissione e attivazione del servizio ovvero provvedimento di diniego da parte del dirigente del servizio Welfare e coesione sociale.
Se l'intervento è richiesto dai genitori del/i minore/i, questi o un loro tutore devono rivolgersi all'assistente sociale di zona per compilare i moduli di domanda (Mod. 1522) e di consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale e eventuale copia del decreto di nomina del tutore.
Si prescinde dalla presentazione della domanda e dal consenso dell'esercente la responsabilità nel caso di interventi disposti con provvedimento della Magistratura.
In ogni caso il servizio Welfare e coesione sociale cercherà di avviare la collaborazione con la famiglia di origine.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 (modificata con legge 28 marzo 2001, n. 149), in materia di “Diritto del minore ad una famiglia"
- codice civile;
- Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”
- determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali approvate con deliberazione della Giunta provinciale 9 ottobre 2009, n. 2422 e 27 novembre 2009, n. 2879, tutt’ora in vigore come da ultimo modificate dalla deliberazione della Giunta provinciale 28 maggio 2021 n. 911
- deliberazione Giunta comunale 19 ottobre 1999 n. 1756 come modificata dalla deliberazione 26 aprile 2005 n. 115 e 28.09.2009 n. 301 che istituisce la commissione tecnica per la valutazione delle proposte di interventi di assistenza economica e delle proposte di deroga alla compartecipazione alla spesa.
Lunedì, 31 Luglio 2017 - Ultima modifica: Giovedì, 21 Aprile 2022