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Informazioni e modulistica necessaria per presentare una richiesta di accesso ad atti o documenti formati o detenuti dal Comune di Trento.
È diritto di accesso il diritto di prendere visione e di estrarre copia di atti e documenti amministrativi.
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso (articolo 32 della legge provinciale 30.11.1992 n. 23).
La richiesta di accesso documentale può essere presentata alternativamente:
- alle strutture comunali competenti a detenere i documenti oggetto della richiesta, individuabili consultando l'apposito organigramma;
- all'URP, il quale, se non direttamente competente, provvede a trasmettere la richiesta ai Servizi di merito competenti.
La presa visione degli atti è gratuita.
L'estrazione di copia cartacea e/o digitale dei documenti è subordinata al rimborso dei costi di riproduzione sostenuti e documentati dall'Amministrazione (nessun costo per importi complessivamente inferiori o uguali ad euro 12 in analogia con quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie; per importi superiori ad euro 12 si applicano le tariffe riguardanti la riproduzione di atti istituzionali e non istituzionali riportate nella apposita scheda informativa.
Il procedimento di accesso documentale si conclude nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
La richiesta di accesso è presentata in forma scritta: Modulo 102/ - Richiesta accesso agli atti
La richiesta deve essere motivata e deve indicare:
- gli estremi del richiedente e, se necessario, i suoi poteri rappresentativi
- gli atti, i documenti o i dati ai quali si riferisce.
Se la richiesta è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso lo segnala immediatamente al richiedente, che è tenuto a perfezionarla entro il termine assegnato dall'Amministrazione.
In caso di mancata regolarizzazione o integrazione entro il termine, l’Amministrazione, previa diffida ed assegnazione di un nuovo termine non superiore a trenta giorni, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.
- (*) Articolo 39, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie
- Legge provinciale 23/1992 (artcoli 32 e 32-bis)
- Statuto (articolo 23)
- Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato (articoli 12-18)
Informazioni correlate
- Istruzioni (guide): Istruzioni per l'utilizzo della modulistica
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Classificazione dell'informazione
- Servizio: SEGRETERIA GENERALE
- Argomento: Accesso agli atti e trasparenza
Martedì, 29 Marzo 2022 - Ultima modifica: Mercoledì, 15 Febbraio 2023