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Modalità per la richiesta di accesso ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dal Comune di Trento.
L'accesso generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata alternativamente:
- alle strutture comunali competenti a detenere i documenti oggetto della richiesta, individuabili consultando l'apposito organigramma;
- all'URP, il quale, se non direttamente competente, provvede a trasmettere la richiesta ai Servizi di merito competenti.
Il rilascio di copia cartacea e/o digitale dei documenti è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione sostenuti e documentati dall'Amministrazione (nessun costo per importi complessivamente inferiori o uguali ad euro 12 in analogia con quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie; per importi superiori ad euro 12 si applicano le tariffe riguardanti la riproduzione di atti istituzionali e non istituzionali riportate nella apposita scheda informativa.
Il procedimento di accesso generalizzato si conclude nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
La richiesta di accesso generalizzato non necessita di motivazione e deve indicare:
- i dati identificativi del richiedente;
- i documenti ai quali si riferisce, o gli elementi necessari per la loro identificazione.
La richiesta può essere presentata, consultando l'elenco dei recapiti delle strutture comunali, con le seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata;
- tramite posta elettronica semplice;
- tramite posta raccomandata;
- tramite posta ordinaria;
- tramite fax;
- a mani.
Il dirigente della struttura comunale competente a detenere i documenti oggetto della richiesta si pronuncia sulla stessa con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente ed agli eventuali controinteressati.
Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 (nell'ordinamento locale si applicano le corrispondenti disposizioni dell'art. 32 bis, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 23/1992). Si applicano altresì i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33/2013.
In caso di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione dei controinteressati, i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima che siano decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei controinteressati.
- decreto legislativo n. 33/2013 (artt. 5, comma 2, e 5 bis)
- legge regionale n. 10/2014 (art. 1, comma 1, lettera 0A)
- Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato
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Classificazione dell'informazione
- Servizio: SEGRETERIA GENERALE
- Argomento: Accesso agli atti e trasparenza
Riferimenti
Venerdì, 16 Giugno 2017 - Ultima modifica: Giovedì, 31 Marzo 2022