Vidimazione del registro dei volontari

Modalità per richiedere la vidimazione del registro dei volontari che prestano attività di volontariato in modo abituale e non occasionale presso un Ente del terzo settore (Ets).

Foto di Jackie Ramirez da Pixabay

Il registro dei volontari è un documento nel quale sono riportate le informazioni di tutte le persone che prestano attività di volontariato in modo abituale e non occasionale presso un Ets.

L’articolo 17 del decreto legislativo 117/2017 (Codice del terzo settore) al comma 1 prevede infatti che “gli enti del terzo settore (Ets) possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”.

Gli Ets hanno anche l’obbligo di assicurare tutti i volontari di cui si avvalgono (articolo 18 Codice del terzo settore).

La vidimazione del registro è volta a garantire la veridicità del documento e a prevenirne una alterazione dei contenuti (ad esempio sopprimendo o inserendo delle pagine).

Chi può richiedere

Rientrano nella definizione di enti del terzo settore fornita dall’articolo 4 del Codice del terzo settore

  • organizzazioni di volontariato
  • associazioni di promozione sociale
  • enti filantropici
  • imprese sociali, incluse le cooperative sociali
  • reti associative
  • società di mutuo soccorso
  • associazioni, riconosciute o non riconosciute
  • fondazioni
  • altri enti di carattere privato diversi dalle società

costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore.

Il/la legale rappresentante - o un/una suo/a delegato/a – dell’ente del terzo settore con sede legale a Trento iscritto nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) o in fase di trasmigrazione dall’Albo provinciale delle organizzazioni di volontariato o dal Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale al Runts, deve consegnare:

  • la richiesta di vidimazione del registro di cui al Mod. 0111 sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente comprensiva dell’eventuale delega per la consegna e/o il ritiro del registro
  • il registro dei volontari non occasionali con le pagine numerate (senza l’indicazione dei nominativi dei volontari)
  • la copia dell’atto costitutivo o dello Statuto dell’Ets
  • la copia di un documento di identità in corso di validità del/della legale rappresentante e/o della persona delegata.
Dove rivolgersi

La documentazione richiesta può essere consegnata presso la Segreteria generale del Comune di Trento in via Belenzani, 19 (primo piano) dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.00. Non è necessario richiedere un appuntamento.

Quanto costa

La vidimazione del registro dei volontari per gli Ets è gratuita.

Tempi di attesa

La segretaria comunale provvede alla vidimazione dei registri che saranno restituiti agli interessati previa comunicazione telefonica, di norma entro 15 giorni.

Come fare / Cosa fare

Per la vidimazione è necessario che:

  • ogni pagina del registro per il quale è richiesta la vidimazione, deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente
  • nei registri rilegati, devono essere riportati sulla copertina la denominazione dell’ente, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari)
  • nei registri a fogli mobili, devono essere riportati su tutte le pagine la denominazione dell’ente, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari) e deve essere annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato.

Per ciascun volontario l’Ets deve indicare (articolo 3, comma 4 decreto ministeriale 6 ottobre 2021):

  • il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita
  • la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente
  • la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

La richiesta di vidimazione avviene tramite compilazione del Mod. 0111 - Richiesta vidimazione registro dei volontari

Ai sensi del decreto ministeriale 6 ottobre 2021, gli ets che si avvalgono anche di volontari occasionali possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove iscriverli (art. 3, comma 1). In tale sezione devono essere indicati gli stessi dati riportati per i volontari non occasionali (art. 3, comma 4) che vanno conservati e messi a disposizione dell'impresa assicuratrice secondo le modalità concordate con la stessa (art. 3, comma 6). Questa sezione del registro non necessita di vidimazione.

Note

Attualmente il Codice del terzo settore non impone particolari formalità, come la vidimazione, per la tenuta degli altri registri e libri sociali (es. libro dei verbali).

Per gli Ets la vidimazione del registro è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82, comma 5 del decreto legislativo 117/2017 e dell’articolo 27bis della tabella di cui all’allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica  642/1972.

Inoltre, la nota di chiarimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 12675 del 14 settembre 2022, ha confermato che la vidimazione può essere effettuata anche dal/dalla segretario/a comunale in qualità di pubblico ufficiale, non espressamente citato nell’attuale formulazione del decreto ministeriale 6 ottobre 2021.

Riferimenti normativi

Giovedì, 26 Gennaio 2023 - Ultima modifica: Martedì, 07 Febbraio 2023

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