Servizi a carattere residenziale a favore di minori, giovani o adulti

I servizi residenziali sostengono le famiglie nello svolgimento delle funzioni educative e di cura, quando queste non sono in grado di far fronte ai propri compiti e gli altri servizi di aiuto e sostegno integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo non sono stati sufficienti per mantenere i minori nel loro ambiente di vita con la tutela necessaria.

Possono essere accolti sull'urgenza minori in stato di abbandono o di grave pericolo e danno per la loro persona.

I servizi residenziali possono essere erogati anche a giovani o adulti in condizioni di non autosufficienza, temporanea o prolungata, per poter assicurare loro i servizi specialistici di cui hanno bisogno in relazione alla gravità dei loro casi.

La durata dell’affido al servizio residenziale è stabilita in base ai bisogni accertati ed al progetto di intervento per il soggetto accolto formulato dal servizio sociale.

Chi può richiedere

Possono richiedere l'affido al servizio residenziale, in quanto residenti nel Territorio Val d'Adige (Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme):

  • i genitori del/i minore/i o il tutore;
  • il giovane o l'adulto, qualora riconoscano le loro difficoltà ed accettino questa forma di aiuto, anche per un periodo temporaneo, o chi ne esercita la rappresentanza (tutore, amministratore di sostegno, curatore nel caso di inabilità).

Il Tribunale per i minorenni può prescrivere un allontanamento dei minori dalle loro famiglie quando rileva gravi situazioni di incuria o di incapacità o prevalga la necessità di tutelare il minore o i minori ed i genitori non provvedano o siano loro di danno.

Dove rivolgersi

Agli assistenti sociali di zona, nei giorni e orari di recapito, presso:

Quanto costa

I nuclei familiari in cui uno o più componenti usufruiscano del servizio sono tenuti a concorrere alle spese sostenute. La quota di compartecipazione alla spesa è fissata dalle determinazioni provinciali.

Il costo varia dalla gratuità alla quota massima di compartecipazione, calcolata sulla base delle entrate e delle spese del nucleo familiare dell'utente per il quale è attivato il servizio.

La quota giornaliera di compartecipazione alla spesa per ogni mese viene moltiplicata per le giornate di effettiva presenza. La misura massima mensile del concorso alla spesa varia a seconda che l'utente benefici o meno dell'indennità di accompagnamento.

Tempi di attesa

Il procedimento amministrativo si conclude nel termine di 60 giorni. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di intervento, corredata della proposta dell'assistente sociale definita con i genitori del/i minore/i o con chi ne esercita la tutela, con l'adulto richiedente o con chi ne esercita la rappresentanza.
Nel caso di emergenza o a seguito di un decreto urgente del Tribunale per i minorenni, l'inserimento avviene nel tempo più breve possibile (può avvenire anche nella stessa giornata).
Nel caso di interventi che non presentano il carattere dell'urgenza, il servizio sociale provvede a preparare adeguatamente l'intervento interagendo con tutti i soggetti interessati.
Il procedimento amministrativo si articola nelle seguenti fasi:

  • verifica dei requisiti previsti dalla normativa (residenza nel Territorio Val d'Adige: Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme e stato di bisogno) e della condizione economica del nucleo familiare
  • elaborazione del progetto di intervento da parte del servizio sociale
  • calcolo della quota di compartecipazione alla spesa
  • conclusione del procedimento con provvedimento di ammissione e attivazione del servizio o di inserimento in lista d'attesa, a seconda delle risorse disponibili, ovvero provvedimento di diniego da parte del Dirigente del servizio Welfare e coesione sociale.
Come fare / Cosa fare

Quando l'intervento è preparato con la collaborazione dei genitori, questi o il giovane, l'adulto richiedente o chi ne esercita la rappresentanza compilano e presentano un apposito modulo di domanda, completato da una dichiarazione sottoscritta di consenso all'intervento. Quando l'intervento è prescritto dal Tribunale per i Minorenni si prescinde dalla presentazione della domanda e dal consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale.
Quando l'intervento è prescritto con decreto di allontanamento di minori dal Tribunale per i minorenni, si può prescindere dalla presentazione della domanda e dal consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale. Si può prescindere dalla presentazione della domanda anche a seguito di decadimento dalla responsabilità genitoriale o qualora l’interessato non sia in grado di provvedere e non vi siano familiari che si attivano. In questi casi, infatti, è sufficiente la relazione del servizio sociale.

Modulo di domanda 1522

Documentazione da produrre unitamente alla domanda:

  • eventuale copia del decreto di nomina del tutore/amministratore di sostegno/curatore.

Modalità di pagamento

Il Comune invia un avviso PagoPA nel quale sono descritte le modalità di pagamento

Riferimenti normativi
  • legge 4 maggio 1983, n. 184 (modificata con legge 28 marzo 2001 n. 149), in materia di “Diritto del minore ad una famiglia
  • Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”
  • determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2422 del 09 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, tutt’ora in vigore come da ultimo modificate dalla deliberazione della Giunta provinciale 28 maggio 2021 n. 911
  • deliberazione della Giunta comunale 19 ottobre 1999, n. 1756 come modificata dalla deliberazione 26 aprile 2005, n. 115 e 28 settembre 2009, n. 301 che istituisce la commissione tecnica per la valutazione delle proposte di interventi di assistenza economica e delle proposte di deroga alla compartecipazione alla spesa.

Lunedì, 31 Luglio 2017 - Ultima modifica: Giovedì, 21 Aprile 2022

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