Come si vota

Indicazioni per le elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia e alle modalità per esprimere correttamente il voto

  1. La votazione per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia avviene su scheda unica, recante il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente, i contrassegni delle liste collegate e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale.
  2. Ciascun elettore esprime il voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate.
  3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome e se necessario il nome e il cognome dei candidati nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candiato abbia due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita.
  4. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2003 sono elettori del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l’elezione, che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (e cioè alla data del 12 settembre 2013), risiedono nel territorio della provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno oppure si trovano in una delle condizioni prescritte dall’articolo 25 dello Statuto speciale.

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Fac-simile scheda votazione
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