Albo dei giudici popolari: domanda di iscrizione

L’Ufficio elettorale aggiorna ogni 2 anni (negli anni dispari) l’albo delle persone chiamate a partecipare alle giurie popolari nei processi in corte d’Assise e in corte di Assise di appello.

Chi può richiedere

Tutti i cittadini di età superiore ai 30 anni ed inferiore ai 65 anni in possesso del diploma di scuola media inferiore per i giudici di corte d’Appello e del diploma di scuola media superiore per i giudici di Corte d’Assise d’appello. La domanda va presentata all’Ufficio elettorale dal primo aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.

Dove rivolgersi

Servizi demografici e decentramento - ufficio Stato civile, anagrafe ed elettorale

Note

Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

  • i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
  • i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Riferimenti normativi

Legge 10 aprile 1951, n. 287

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Domanda per l’iscrizione nell’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise di Appello
File Modulo domanda iscrizione albo dei giudici popolari_comp.pdf (107,70 kB)

Giovedì, 19 Maggio 2011 - Ultima modifica: Lunedì, 15 Novembre 2021

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