Voto assistito al seggio e voto domiciliare

Per gli elettori che non possono esprimere da soli il voto al seggio e per gli elettori non deambulanti.

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Voto domiciliare degli elettori affetti da infermità 

Gli elettori affetti da grave infermità che si trovino in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori affetti da gravissime infermità tali da impedirne il trasporto con l’ausilio dei servizi di trasporto organizzati dai comuni sono ammessi al voto nella propria dimora. Tali elettori, nel periodo compreso tra il 40°e il 20° giorno antecedente la data della votazione e cioè tra 29 aprile ed il 19 maggio, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti la dichiarazione attestante la volontà di votare presso la propria dimora, indicandone l’indirizzo completo.

A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale e un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dall’Azienda sanitaria attestante l’infermità fisica e la dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali o la gravissima infermità e l'intrasportabilità.

In particolare il certificato medico, di data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, deve attestare l'esistenza delle condizioni di infermità con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato medico, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che hanno bisogno dell’assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono chiedere all’Ufficio elettorale l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo del ricovero a condizione che presso tali strutture sia stata istituita una sezione ospedaliera (negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti) o un seggio speciale (negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto) e di un ufficio distaccato di sezione (negli ospedali e nelle case di cura con meno di 100 posti letto)

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva. Il voto è raccolto da un seggio speciale che si costituisce il giorno precedente le consultazioni, contemporaneamente all’insediamento dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso l’istituto di detenzione o custodia preventiva.

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