Registro aree agricole
Registro aree agricole ai sensi dell'articolo 112 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e dell'articolo 88 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale

In questa sezione viene pubblicato il Registro delle aree agricole ai sensi dell'articolo 112 comma 4 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio 2015” e dell'articolo 88 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con decreto del presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. in vigore dal 7 giugno 2017.
Con l'entrata in vigore del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, nel Registro delle aree agricole sono iscritte, a seguito della comunicazione di fine lavori, le particelle fondiarie relative alle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole sulla base dell'autorizzazione della competente autorità forestale e le particelle fondiarie oggetto di accertamento dello stato agricolo e non boscato da parte della medesima autorità. L'iscrizione nel registro avviene in attesa del recepimento delle aree nel Piano regolatore generale attraverso adeguamento cartografico o con variante.
Si riportano di seguito gli articoli di riferimento:
Ai sensi dell'articolo 112 comma 4 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio 2015” La disciplina delle aree agricole di pregio da parte delle norme di attuazione del PUP e la corrispondente disciplina definita nel PRG si applica alle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole sulla base dell'autorizzazione della competente autorità forestale, anche se queste aree non sono state ancora recepite dal PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante.
Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale ne precisa con l'articolo 88 la sua applicazione:
- L'applicazione della disciplina delle aree agricole di pregio alle aree oggetto di trasformazione di aree boscate a fini agricoli, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, della legge provinciale, avviene a seguito della ultimazione del cambio di coltura autorizzato dalla competente autorità forestale o a seguito dell'accertamento da parte della medesima autorità forestale dello stato agricolo e non boscato delle medesime aree.
- Per i fini del comma 1 la domanda di cambio di coltura a fini agricoli o di accertamento dello stato agricolo e non boscato delle aree è corredata dalla rappresentazione dei perimetri delle aree interessate anche in formato digitale vettoriale.
- Ad avvenuta ultimazione dei lavori o ad avvenuto accertamento di cui al comma 1 il comune inserisce le particelle fondiarie relative alle medesime aree agricole in un apposito registro, in attesa del recepimento di dette aree agricole nel PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante. La comunicazione di ultimazione dei lavori va effettuata al comune e alla competente autorità forestale.
- L'avvenuta trasformazione di area a bosco in area agricola, a far data dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori o dall'accertamento di cui al comma 1, è riportata nei certificati di destinazione urbanistica e l'area agricola è utilizzata per il calcolo della densità fondiaria. Da detto calcolo sono escluse le superfici trasformate in pascolo.
Il “Registro aree agricole articolo 112 legge provinciale 15/2015” è stato istituito con determinazione della dirigente del servizio Urbanistica e ambiente n. 33 di data 24 maggio 2018.
La mappatura delle aree agricole riportate nel Registro e le relative schede sono periodicamente inserite nella cartografia del Piano regolatore generale, versione interfaccia WebGIS e visualizzabili nella sezione Servizi Online - Cartografia - Piano regolatore generale - Registri Per l'ultimo aggiornamento verificare il Registro in formato pdf qui allegato
Aggiornato al 01 aprile 2025
Mercoledì, 03 Febbraio 2021 - Ultima modifica: Mercoledì, 30 Aprile 2025