Registro dei volumi e delle superfici degli edifici dismessi e degradati
Registro dei volumi e delle superfici degli edifici dismessi e degradati ai sensi dell'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e degli articoli 61 e 62 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

In questa sezione viene pubblicato il Registro dei volumi e delle superfici degli edifici dismessi e degradati ai sensi dell'articolo 111 comma 1 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio 2015” e degli articoli 61 e 62 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.).
Nel Registro sono iscritte le particelle edificiali relative ad edifici dismessi e degradati o incongrui così come definiti dall'articolo 61, comma 1 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, per le quali la proprietà ha richiesto al Comune l'accertamento del volume e delle superfici esistenti prima di procedere alla demolizione dell'immobile.
Si riportano di seguito gli articoli di riferimento:
Ai sensi dell'articolo 111, comma 1 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, per la riqualificazione paesaggistica è possibile la demolizione di edifici dismessi e degradati o incongrui, previo accertamento del volume o della superficie utile lorda esistenti da parte del comune, con inserimento in un apposito registro.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il volume o la superficie individuati ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati anche dopo la loro demolizione con le modalità della categoria d'intervento della ristrutturazione edilizia.
Il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale all'articolo 62 dettaglia i contenuti del Registro e le modalità operative:
1. Il registro dei volumi o delle superfici utili lorde previsto dall'articolo 111 della legge provinciale contiene i dati catastali dell'edificio oggetto di demolizione e un fascicolo contenente la seguente documentazione:
a) rilievo dello stato di fatto, comprensivo di planimetria dell'edificio, rilievo strumentale, funzionale alla determinazione di distanze e altezze, e rilievo fotografico;
b) accertamento del volume dell'edificio esistente, distinto in volume edilizio, volume fuori terra e volume interrato, volume urbanistico e accertamento della superficie utile lorda e della superficie utile netta;
c) individuazione delle destinazioni d'uso;
d) certificato di destinazione urbanistica alla data della SCIA per la demolizione.
2. Il volume dell'edificio esistente di cui al comma 1, lettera b), è accertato dal comune sulla base degli elementi contenuti nella richiesta e sulla base degli elementi già in possesso del comune.
3. La richiesta di iscrizione al registro previsto da questo articolo è effettuata al comune competente per territorio dal soggetto legittimato alla realizzazione dell'intervento edilizio prima della presentazione della SCIA per la demolizione. Il volume iscritto acquisisce valore ai fini del suo utilizzo dopo la comunicazione di avvenuta demolizione; a questo fine il registro riporta la data della dichiarazione di fine lavori.
4. Dopo la demolizione dell'edificio, nel certificato di destinazione urbanistica dell'area è riportato il volume accertato e il riferimento al registro previsto da questo articolo.
5. Il volume iscritto nel registro previsto da questo articolo è cancellato a seguito del completo utilizzo dello stesso mediante costruzione di un edificio o della sua trasformazione in credito edilizio ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge provinciale.
Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 62, comma 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, la richiesta di iscrizione deve essere effettuata al Servizio Urbanistica comunale prima della presentazione del titolo abilitativo edilizio necessario all'intervento di demolizione.
Si precisa che il volume o la superficie vengono iscritti nel Registro a decorrere dalla data di protocollo del verbale di accertamento dei medesimi da parte del Comune e acquistano efficacia solo in seguito, a decorrere dalla data del protocollo in arrivo della comunicazione di avvenuta demolizione, che dovrà riportare la data di fine lavori.
Il “Registro dei volumi e delle superfici articolo 111 legge provinciale 15/2015” è stato istituito con determinazione del dirigente del Servizio Urbanistica e pianificazione della mobilità n. 8 di data 28 giugno 2016 e successivamente modificato e rinominato “Registro dei volumi e delle superfici degli edifici dismessi e degradati ai sensi dell'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e degli articoli 61 e 62 del regolamento urbanistico edilizio provinciale” con determinazione della dirigente del Servizio Urbanistica n. 1 di data 3 febbraio 2021
La mappatura delle particelle edificiali relative agli edifici dismessi e degradati o incongrui riportate nel Registro e le relative schede sono visualizzabili nella cartografia del Piano regolatore generale, versione interfaccia WebGIS, nella sezione Servizi Online - Cartografia - Piano regolatore generale - Registri
Aggiornato al 10 dicembre 2024
Martedì, 26 Gennaio 2021 - Ultima modifica: Martedì, 10 Dicembre 2024